Sentenza 468/1992 (ECLI:IT:COST:1992:468)
Massima numero 19004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
05/11/1992; Decisione del
05/11/1992
Deposito del 19/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Titolo
SENT. 468/92 A. PROCESSO CIVILE - CONVENUTO IN STATO DI INCAPACITA' NATURALE - CONTRAPPOSTI INTERESSI DA TUTELARE - NECESSITA' DI CONTEMPERAMENTO.
SENT. 468/92 A. PROCESSO CIVILE - CONVENUTO IN STATO DI INCAPACITA' NATURALE - CONTRAPPOSTI INTERESSI DA TUTELARE - NECESSITA' DI CONTEMPERAMENTO.
Testo
Nell'ipotesi di incapacita' naturale del convenuto in un procedimento civile sussistono interessi diversi che devono essere contemperati. La garanzia di difesa nel processo comprende anche il diritto di non essere privato della capacita' processuale, se non mediante un giudizio in cui e' previsto l'esame dell'infermo di mente e nel quale lo stesso puo' compiere da solo tutti gli atti del procedimento (art. 716 del codice di procedura civile). Per altro verso il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende il potere di proporre una domanda giudiziale anche nei confronti dell'incapace naturale, senza che l'azione possa restare paralizzata indefinitamente per effetto della interruzione del processo ed in mancanza di un rappresentante legale, la cui nomina e' solo eventuale, nei confronti del quale il processo possa essere tempestivamente riassunto. - Nel senso di non inclusione degli incapaci naturali fra i soggetti incapaci di stare in giudizio, v. l'ord. n. 41/1988.
Nell'ipotesi di incapacita' naturale del convenuto in un procedimento civile sussistono interessi diversi che devono essere contemperati. La garanzia di difesa nel processo comprende anche il diritto di non essere privato della capacita' processuale, se non mediante un giudizio in cui e' previsto l'esame dell'infermo di mente e nel quale lo stesso puo' compiere da solo tutti gli atti del procedimento (art. 716 del codice di procedura civile). Per altro verso il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende il potere di proporre una domanda giudiziale anche nei confronti dell'incapace naturale, senza che l'azione possa restare paralizzata indefinitamente per effetto della interruzione del processo ed in mancanza di un rappresentante legale, la cui nomina e' solo eventuale, nei confronti del quale il processo possa essere tempestivamente riassunto. - Nel senso di non inclusione degli incapaci naturali fra i soggetti incapaci di stare in giudizio, v. l'ord. n. 41/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte