Sentenza 468/1992 (ECLI:IT:COST:1992:468)
Massima numero 19005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  05/11/1992;  Decisione del  05/11/1992
Deposito del 19/11/1992; Pubblicazione in G. U. 25/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  19004  19045


Titolo
SENT. 468/92 B. PROCESSO CIVILE - INCAPACITA' NATURALE DEL CONVENUTO NON COSTITUITO IN GIUDIZIO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI INTERRUZIONE DEL PROCESSO E SEGNALAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE AL PUBBLICO MINISTERO PERCHE' PROMUOVA LA INTERDIZIONE E LA NOMINA DI UN TUTORE PROVVISORIO - CONSEGUENTE ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - ESISTENZA, NELL'ORDINAMENTO, DI STRUMENTI DI TUTELA (ADEGUATI ANCHE SE PERFETTIBILI) DELL'INFERMO DI MENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' menomato il diritto di difesa di chi, pur non essendo interdetto, si trovi in stato di abituale incapacita' di intendere o di volere ed essendo convenuto non sia in grado di rendersi conto che nei suoi confronti e' stato instaurato un giudizio civile. L'ordinamento, infatti, gia' appresta, anche se sarebbe opportuno predisporne di piu' efficaci, strumenti di tutela dell'infermo, come la previsione, tra le attribuzioni generali del pubblico ministero, della tutela dei diritti degli incapaci, anche mediante la richiesta, nei casi di urgenza, dei necessari provvedimenti cautelari (art. 73 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12). Inoltre, in presenza di una causa nella quale il pubblico ministero puo' intervenire, e' previsto che il giudice davanti al quale il giudizio e' proposto ordini la comunicazione degli atti al titolare di quell'ufficio (art. 71 cod.proc.civ.) perche', nell'esercizio delle sue funzioni e ricorrendone i presupposti, il pubblico ministero assuma le iniziative necessarie per tutelare la posizione dell'incapace nel processo gia' pendente, promuovendo, ove del caso, il procedimento di interdizione o di inabilitazione e chiedendo la urgente nomina di un tutore o di un curatore provvisorio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte