Sentenza 470/1992 (ECLI:IT:COST:1992:470)
Massima numero 18892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
10/11/1992; Decisione del
10/11/1992
Deposito del 24/11/1992; Pubblicazione in G. U. 02/12/1992
Titolo
SENT. 470/92 B. REGIONE VENETO - 'REFERENDUM' CONSULTIVI REGIONALI - CONDIZIONI E LIMITI - POSSIBILITA' DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA SU ATTI LEGISLATIVI REGIONALI IN ORDINE A QUESTIONI NON DI ESCLUSIVO INTERESSE DELLA COMUNITA' REGIONALE - SUSSISTENZA, IN BASE ALLA DISCIPLINA STATUTARIA CORRETTAMENTE INTERPRETATA - PRECISAZIONI E COROLLARI.
SENT. 470/92 B. REGIONE VENETO - 'REFERENDUM' CONSULTIVI REGIONALI - CONDIZIONI E LIMITI - POSSIBILITA' DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA SU ATTI LEGISLATIVI REGIONALI IN ORDINE A QUESTIONI NON DI ESCLUSIVO INTERESSE DELLA COMUNITA' REGIONALE - SUSSISTENZA, IN BASE ALLA DISCIPLINA STATUTARIA CORRETTAMENTE INTERPRETATA - PRECISAZIONI E COROLLARI.
Testo
L'art. 47, comma primo, dello Statuto della Regione Veneto - secondo cui il Consiglio regionale puo' indire "referendum consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati" - non va interpretato in senso restrittivo. La possibilita' di 'referendum' consultivi regionali - cosi' come disciplinata dalla norma statutaria - si riferisce infatti non solo agli atti amministrativi, ma anche a quelli legislativi della Regione, e riguarda tutte le questioni di interesse della comunita' regionale, anche se tale interesse superi gli stretti limiti delle competenze e del territorio della regione e venga ad intrecciarsi con la dimensione nazionale, dovendo percio' ammettersi l'esistenza di un interesse qualificato regionale rispetto ad eventuali riforme di disposizioni costituzionali concernenti l'ordinamento complessivo delle Regioni. Ne' un limite di ordine territoriale puo' desumersi dal carattere di "determinatezza" riferito ai provvedimenti suscettibili di 'referendum', giacche' tale carattere esprime piu' che altro l'esigenza che il quesito referendario sia tale da investire oggetti definiti e agevolmente identificabili dall'elettore. - S. n. 829/1988.
L'art. 47, comma primo, dello Statuto della Regione Veneto - secondo cui il Consiglio regionale puo' indire "referendum consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati" - non va interpretato in senso restrittivo. La possibilita' di 'referendum' consultivi regionali - cosi' come disciplinata dalla norma statutaria - si riferisce infatti non solo agli atti amministrativi, ma anche a quelli legislativi della Regione, e riguarda tutte le questioni di interesse della comunita' regionale, anche se tale interesse superi gli stretti limiti delle competenze e del territorio della regione e venga ad intrecciarsi con la dimensione nazionale, dovendo percio' ammettersi l'esistenza di un interesse qualificato regionale rispetto ad eventuali riforme di disposizioni costituzionali concernenti l'ordinamento complessivo delle Regioni. Ne' un limite di ordine territoriale puo' desumersi dal carattere di "determinatezza" riferito ai provvedimenti suscettibili di 'referendum', giacche' tale carattere esprime piu' che altro l'esigenza che il quesito referendario sia tale da investire oggetti definiti e agevolmente identificabili dall'elettore. - S. n. 829/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Veneto
n. 0
art. 47
co. 1