Sentenza 471/1992 (ECLI:IT:COST:1992:471)
Massima numero 19026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
10/11/1992; Decisione del
10/11/1992
Deposito del 24/11/1992; Pubblicazione in G. U. 02/12/1992
Titolo
SENT. 471/92 A. DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DIRITTO DI DIFESA - ESTENSIONE AD ESSI DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - ATTUAZIONE ATTRAVERSO IL NECESSARIO STRUMENTO DELLE NORME PROCESSUALI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NELLA STATUIZIONE DI TALI NORME - LIMITI.
SENT. 471/92 A. DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DIRITTO DI DIFESA - ESTENSIONE AD ESSI DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - ATTUAZIONE ATTRAVERSO IL NECESSARIO STRUMENTO DELLE NORME PROCESSUALI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NELLA STATUIZIONE DI TALI NORME - LIMITI.
Testo
Nel delineare i principi della disciplina legislativa della giurisdizione con riferimento ai diritti delle parti, la Costituzione, all'art. 24, riconosce i diritti della difesa come valori primari, che, in quanto tali, godono dell'immediata garanzia costituzionale quali diritti inviolabili ai sensi dell'art. 2 della medesima Carta fondamentale. Tuttavia, i diritti della difesa, nei quali va ricompreso anche il cosidetto diritto al giudizio, si traducono in specifiche e concrete situazioni giuridiche soggettive soltanto a seguito della loro articolazione in diritti e pretese attinenti al processo o, piu' precisamente, soltanto in conseguenza della disciplina legislativa delle attivita' e dei procedimenti connessi con l'esercizio della giurisdizione. Pertanto, come la Corte ha costantemente sottolineato, l'effettiva garanzia dei diritti della difesa riposa sull'esercizio, non irragionevole, dell'ampia potesta' discrezionale che il legislatore possiede in relazione all'opera di conformazione del processo. - S. nn. 98/1965, 89/1972, 49/1979, 125/1979, 18/1982, 220/1986, 100/1987, 123/1987, 243/1989, 82/1992, 329/1992; O. nn. 37/1988, 38/1988, 517/1990.
Nel delineare i principi della disciplina legislativa della giurisdizione con riferimento ai diritti delle parti, la Costituzione, all'art. 24, riconosce i diritti della difesa come valori primari, che, in quanto tali, godono dell'immediata garanzia costituzionale quali diritti inviolabili ai sensi dell'art. 2 della medesima Carta fondamentale. Tuttavia, i diritti della difesa, nei quali va ricompreso anche il cosidetto diritto al giudizio, si traducono in specifiche e concrete situazioni giuridiche soggettive soltanto a seguito della loro articolazione in diritti e pretese attinenti al processo o, piu' precisamente, soltanto in conseguenza della disciplina legislativa delle attivita' e dei procedimenti connessi con l'esercizio della giurisdizione. Pertanto, come la Corte ha costantemente sottolineato, l'effettiva garanzia dei diritti della difesa riposa sull'esercizio, non irragionevole, dell'ampia potesta' discrezionale che il legislatore possiede in relazione all'opera di conformazione del processo. - S. nn. 98/1965, 89/1972, 49/1979, 125/1979, 18/1982, 220/1986, 100/1987, 123/1987, 243/1989, 82/1992, 329/1992; O. nn. 37/1988, 38/1988, 517/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte