Sentenza 471/1992 (ECLI:IT:COST:1992:471)
Massima numero 19027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  10/11/1992;  Decisione del  10/11/1992
Deposito del 24/11/1992; Pubblicazione in G. U. 02/12/1992
Massime associate alla pronuncia:  19026  19028  19029


Titolo
SENT. 471/92 B. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PERENTORI - NATURA, FINALITA', FONDAMENTO.

Testo
Come la Corte ha costantemente affermato, in riferimento allo svolgimento della discrezionalita' politica spettantegli in ordine alla conformazione del processo (ved. massima A), il legislatore, ove riconosca la sussistenza in concreto di uno specifico interesse pubblico che ne giustifichi l'adozione, puo' legittimamente imporre all'esercizio di facolta' e di poteri processuali limitazioni temporali immutabili e irreversibili, per il fatto che i termini perentori, cui sono connaturali i caratteri dell'improrogabilita' e dell'insanabilita', tendono a garantire, oltre alla fondamentale esigenza di giustizia relativa alla celerita' o alla speditezza dei processi, un'effettiva parita' dei diritti delle parti in causa mediante il contemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti di difesa. - S. n. 106/1973 e O. n. 900/1988, nonche' S. nn. 138/1975 e 63/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte