Sentenza 471/1992 (ECLI:IT:COST:1992:471)
Massima numero 19028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  10/11/1992;  Decisione del  10/11/1992
Deposito del 24/11/1992; Pubblicazione in G. U. 02/12/1992
Massime associate alla pronuncia:  19026  19027  19029


Titolo
SENT. 471/92 C. PROCEDIMENTO CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - PROCURA SPECIALE CONFERITA CON ATTO SEPARATO - DEPOSITO, INSIEME COL RICORSO, ENTRO I VENTI GIORNI DALL'ULTIMA NOTIFICAZIONE, A PENA D'IMPROCEDIBILITA' SENZA POSSIBILITA' DI SANATORIE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCEDIMENTO DI MERITO - DENUNCIATA INCIDENZA SUI DIRITTI DI DIFESA - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA COMPORTANTE SCELTE DISCREZIONALI E POLITICHE - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Domandare il superamento della perentorieta' del termine previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., per il deposito presso la Corte di cassazione della procura speciale conferita con atto separato, equivale alla richiesta di una pronuncia di tipo additivo comportante la possibilita' di applicare sanatorie al mancato o tardivo deposito, segnatamente le sanatorie previste dall'art. 372 cod.proc.civ. (possibilita', su iniziativa di parte, di deposito della procura, subordinato alla notifica all'altra parte, in qualsiasi momento del processo perche' anteriore all'inizio della discussione) o dall'art. 182 stesso cod. (deposito dello stesso atto, su invito del giudice, anche a discussione iniziata e persino dopo il termine dell'udienza). Tale pronuncia presuppone, pero', l'introduzione nel processo di cassazione di innovazioni che, per la loro ampiezza e molteplicita' di soluzioni, possono essere adottate solo dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale coinvolgente anche scelte di carattere politico in ordine alla conformazione del processo (v. massima A). Inoltre la richiesta modifica, non costituzionalmente obbligata, comporterebbe anche un mutamento dell'attuale ruolo del giudice di legittimita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 369, secondo comma, n. 3, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte