Sentenza 471/1992 (ECLI:IT:COST:1992:471)
Massima numero 19029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  10/11/1992;  Decisione del  10/11/1992
Deposito del 24/11/1992; Pubblicazione in G. U. 02/12/1992
Massime associate alla pronuncia:  19026  19027  19028


Titolo
SENT. 471/92 D. PROCEDIMENTO CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - PREVISIONI A PENA DI IMPROCEDIBILITA' CONTENUTE NELL'ART. 369 COD. PROC. CIV. - ADOZIONE, SECONDO IL GIUDICE 'A QUO', NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' IN MATERIA, DI UNA INTERPRETAZIONE RIGOROSA SOLO PER LA PREVISIONE RELATIVA AL DEPOSITO DELLA PROCURA SPECIALE - IRRILEVANZA DI TALE CONSTATAZIONE SUL TERRENO DEI PROBLEMI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le asserite diverse applicazioni delle previsioni a pena di improcedibilita' contenute nell'art. 369 cod.proc.civ., riguardo alle quali il giudice 'a quo', nel contestare la legittimita' costituzionale del secondo comma, n. 3, stesso articolo, relativo al deposito della procura speciale, rileva che, fra le altre, questa sola disposizione, secondo una sua ricostruzione della giurisprudenza di legittimita' in materia, riceverebbe, a causa della sua natura giuridica (unilateralita', unicita' e necessarieta'), una interpretazione rigorosa, non suscitano problemi di legittimita' costituzionale. Infatti, a parte i dubbi che possono nutrirsi su detta ricostruzione, si tratta di problemi di interpretazione delle norme di legge ordinaria la cui risoluzione spetta alla Corte di cassazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte