Sentenza 472/1992 (ECLI:IT:COST:1992:472)
Massima numero 18904
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
10/11/1992; Decisione del
10/11/1992
Deposito del 24/11/1992; Pubblicazione in G. U. 02/12/1992
Titolo
SENT. 472/92 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - ECCEZIONE DI TARDIVITA' - MANCANZA DI PROVA CERTA IN ORDINE ALLA DATA DI DECORRENZA DEL TERMINE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE.
SENT. 472/92 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - ECCEZIONE DI TARDIVITA' - MANCANZA DI PROVA CERTA IN ORDINE ALLA DATA DI DECORRENZA DEL TERMINE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE.
Testo
Nel conflitto di attribuzione fra enti, va respinta l'eccezione di tardivita' del ricorso se la data di ricezione dell'atto impugnato sia contestata dal ricorrente e il resistente non offra alcuna prova certa in ordine ad essa. (Nella specie, l'Avvocatura dello Stato non ha dato prova certa dell'avvenuta ricezione, da parte della Regione Umbria, del telex con cui sarebbe stato trasmesso l'atto statale successivamente impugnato dalla stessa regione).
Nel conflitto di attribuzione fra enti, va respinta l'eccezione di tardivita' del ricorso se la data di ricezione dell'atto impugnato sia contestata dal ricorrente e il resistente non offra alcuna prova certa in ordine ad essa. (Nella specie, l'Avvocatura dello Stato non ha dato prova certa dell'avvenuta ricezione, da parte della Regione Umbria, del telex con cui sarebbe stato trasmesso l'atto statale successivamente impugnato dalla stessa regione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
co. 2