Sentenza 201/2021 (ECLI:IT:COST:2021:201)
Massima numero 44230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
23/09/2021; Decisione del
23/09/2021
Deposito del 28/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Titolo
Acque - Acque pubbliche - Norme della Regione Veneto - Disposizioni operative per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di competenza regionale - Attribuzioni della Giunta regionale - Definizione dei criteri e delle modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Inadeguata ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità della questione. (Classif. 005004).
Acque - Acque pubbliche - Norme della Regione Veneto - Disposizioni operative per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di competenza regionale - Attribuzioni della Giunta regionale - Definizione dei criteri e delle modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Inadeguata ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità della questione. (Classif. 005004).
Testo
È dichiarata inammissibile, per inadeguata ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 3, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che attribuisce alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di sbarramento. Il ricorrente trascura di confrontarsi con l'articolata concatenazione normativa nella quale si colloca la disposizione impugnata, limitandosi ad affermare che essa contrasterebbe con il regolamento indicato dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 507 del 1994, senza nulla specifica, inoltre, circa il contenuto di tale ultimo o del d.P.R. n. 1363 del 1959, destinato a fungere da referente normativo in via transitoria. Tale carenza non consente un adeguato scrutinio della questione, che va dunque dichiarata inammissibile.
È dichiarata inammissibile, per inadeguata ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 3, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che attribuisce alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di sbarramento. Il ricorrente trascura di confrontarsi con l'articolata concatenazione normativa nella quale si colloca la disposizione impugnata, limitandosi ad affermare che essa contrasterebbe con il regolamento indicato dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 507 del 1994, senza nulla specifica, inoltre, circa il contenuto di tale ultimo o del d.P.R. n. 1363 del 1959, destinato a fungere da referente normativo in via transitoria. Tale carenza non consente un adeguato scrutinio della questione, che va dunque dichiarata inammissibile.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
23/06/2020
n. 23
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte