Sentenza 473/1992 (ECLI:IT:COST:1992:473)
Massima numero 18945
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  10/11/1992;  Decisione del  10/11/1992
Deposito del 24/11/1992; Pubblicazione in G. U. 02/12/1992
Massime associate alla pronuncia:  18944  18947  18948  18949


Titolo
SENT. 473/92 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - AMMISSIBILITA' DEL "CONFLITTO PER INTERFERENZA" - CONDIZIONI ESSENZIALI.

Testo
Perche' sia identificabile una turbativa rilevante al fine di far insorgere l'esigenza (di rilievo costituzionale) di accertamento della legittimita' dell'esercizio di un'attribuzione (nella specie, dello Stato), e quindi ammissibile il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione che per la ritenuta esistenza di tale turbativa sia stato sollevato innanzi alla Corte costituzionale, occorre che il potere esercitato - ancorche' non sia in se' oggetto di rivendica - determini in concreto un'illegittima compressione di un'attribuzione (nella specie, della Regione) ed (un'altrettanto illegittima) espansione di altra attribuzione (nella specie, dello Stato). E' il riequilibrio di queste attribuzioni, alterato dall'illegittimo esercizio del potere estrinsecatosi nell'atto investito dall'impugnativa, che lo strumento del conflitto mira a ripristinare per assicurare l'armonico svolgersi dell'attivita' amministrativa dello Stato e delle Regioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte