Sentenza 473/1992 (ECLI:IT:COST:1992:473)
Massima numero 18947
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
10/11/1992; Decisione del
10/11/1992
Deposito del 24/11/1992; Pubblicazione in G. U. 02/12/1992
Titolo
SENT. 473/92 C. REGIONE TOSCANA - CONFERIMENTO DI PROCURA ALLE LITI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO A LEGALI DEL LIBERO FORO - ATTO STATALE DI CONTROLLO SULLE RELATIVE DELIBERE CONTENENTE "CRITERI GENERALI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DELLA DIFESA DELLA REGIONE" - ADOZIONE DI UN SURRETTIZIO ATTO DI INDIRIZZO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO DELL'ATTO DI CONTROLLO IN CRITERI INTERPRETATIVI DESUNTI (ANCHE SE CONTESTABILI) DALLA NORMATIVA REGIONALE.
SENT. 473/92 C. REGIONE TOSCANA - CONFERIMENTO DI PROCURA ALLE LITI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO A LEGALI DEL LIBERO FORO - ATTO STATALE DI CONTROLLO SULLE RELATIVE DELIBERE CONTENENTE "CRITERI GENERALI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DELLA DIFESA DELLA REGIONE" - ADOZIONE DI UN SURRETTIZIO ATTO DI INDIRIZZO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO DELL'ATTO DI CONTROLLO IN CRITERI INTERPRETATIVI DESUNTI (ANCHE SE CONTESTABILI) DALLA NORMATIVA REGIONALE.
Testo
E' da escludersi che la Commissione di controllo sulla regione Toscana, nel dettare con le decisioni nn. 935, 999, 1000 e 1001 del 29 gennaio 1992, "Criteri generali di affidamento della difesa della Regione" sulla base di una interpretazione della normativa regionale, abbia adottato un surrettizio atto di indirizzo (ovvero un altrettanto inammissibile controllo di merito) per essere palesemente erronea (e quindi di fatto meramente apparente) l'interpretazione assunta. Infatti, l'avere la Commissione ritenuto, in tali decisioni, che il ricorso a legali esterni non sia configurabile come scelta di puro merito rimessa all'autonoma determinazione della Regione, ma debba costituire evento eccezionale che impone alla Regione stessa un obbligo di motivazione circa le ragioni che l'abbiano indotta a non avvalersi dei propri uffici interni, non appare pretestuoso ne' fittizio, alla luce di una lettura coordinata delle l. reg. nn. 23 del 1984 e 51 del 1989 (art. 134) concernenti la valorizzazione dei propri dipendenti "professionisti legali", con l'art. 2 della l. reg. n. 21 del 1972, che consente gli incarichi esterni, nonche' in considerazione dell'art. 10, l. n. 103 del 1979, in base al quale la possibilita' di avvalimento in via generale dell'Avvocatura dello Stato in luogo di una propria avvocatura regionale, limita il ricorso ad avvocati del libero foro a "particolari casi" e pone l'obbligo di motivazione in ordine alla relativa decisione.
E' da escludersi che la Commissione di controllo sulla regione Toscana, nel dettare con le decisioni nn. 935, 999, 1000 e 1001 del 29 gennaio 1992, "Criteri generali di affidamento della difesa della Regione" sulla base di una interpretazione della normativa regionale, abbia adottato un surrettizio atto di indirizzo (ovvero un altrettanto inammissibile controllo di merito) per essere palesemente erronea (e quindi di fatto meramente apparente) l'interpretazione assunta. Infatti, l'avere la Commissione ritenuto, in tali decisioni, che il ricorso a legali esterni non sia configurabile come scelta di puro merito rimessa all'autonoma determinazione della Regione, ma debba costituire evento eccezionale che impone alla Regione stessa un obbligo di motivazione circa le ragioni che l'abbiano indotta a non avvalersi dei propri uffici interni, non appare pretestuoso ne' fittizio, alla luce di una lettura coordinata delle l. reg. nn. 23 del 1984 e 51 del 1989 (art. 134) concernenti la valorizzazione dei propri dipendenti "professionisti legali", con l'art. 2 della l. reg. n. 21 del 1972, che consente gli incarichi esterni, nonche' in considerazione dell'art. 10, l. n. 103 del 1979, in base al quale la possibilita' di avvalimento in via generale dell'Avvocatura dello Stato in luogo di una propria avvocatura regionale, limita il ricorso ad avvocati del libero foro a "particolari casi" e pone l'obbligo di motivazione in ordine alla relativa decisione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte