Sentenza 473/1992 (ECLI:IT:COST:1992:473)
Massima numero 18948
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
10/11/1992; Decisione del
10/11/1992
Deposito del 24/11/1992; Pubblicazione in G. U. 02/12/1992
Titolo
SENT. 473/92 D. REGIONE TOSCANA - CONFERIMENTO DI PROCURA ALLE LITI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO A LEGALI DEL LIBERO FORO - ATTO STATALE DI ANNULLAMENTO DI UNA DELLE RELATIVE DELIBERE REGIONALI - ADOZIONE DI UN ATTO DI INDIRIZZO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 473/92 D. REGIONE TOSCANA - CONFERIMENTO DI PROCURA ALLE LITI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO A LEGALI DEL LIBERO FORO - ATTO STATALE DI ANNULLAMENTO DI UNA DELLE RELATIVE DELIBERE REGIONALI - ADOZIONE DI UN ATTO DI INDIRIZZO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE - ESCLUSIONE.
Testo
E' da escludersi che la Commissione di controllo sulla regione Toscana nell'annullare, con decisione 1086 del 6 febbraio 1992, l'atto con il quale la Regione aveva affidato la propria difesa in giudizio ad un avvocato del libero foro, abbia adottato un inammissibile atto di indirizzo nei confronti di quest'ultima: infatti, l'uso, in tale decisione,del termine "criteri generali" e' da riferirsi al criterio interpretativo gia' enunciato nei precedenti atti di controllo, desumibile dalla normativa regionale e non costituisce l'imposizione di un criterio generale autonomo da parte della Commissione stessa, ma soltanto la ricognizione di un criterio legale (posto - secondo l'interpretazione della Commissione di controllo - dallo stesso legislatore regionale) che rileva, ne' potrebbe non rilevare, al fine della valutazione della legittimita' dell'atto, sottoposto a controllo.
E' da escludersi che la Commissione di controllo sulla regione Toscana nell'annullare, con decisione 1086 del 6 febbraio 1992, l'atto con il quale la Regione aveva affidato la propria difesa in giudizio ad un avvocato del libero foro, abbia adottato un inammissibile atto di indirizzo nei confronti di quest'ultima: infatti, l'uso, in tale decisione,del termine "criteri generali" e' da riferirsi al criterio interpretativo gia' enunciato nei precedenti atti di controllo, desumibile dalla normativa regionale e non costituisce l'imposizione di un criterio generale autonomo da parte della Commissione stessa, ma soltanto la ricognizione di un criterio legale (posto - secondo l'interpretazione della Commissione di controllo - dallo stesso legislatore regionale) che rileva, ne' potrebbe non rilevare, al fine della valutazione della legittimita' dell'atto, sottoposto a controllo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte