Sentenza 473/1992 (ECLI:IT:COST:1992:473)
Massima numero 18949
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  10/11/1992;  Decisione del  10/11/1992
Deposito del 24/11/1992; Pubblicazione in G. U. 02/12/1992
Massime associate alla pronuncia:  18944  18945  18947  18948


Titolo
SENT. 473/92 E. REGIONE TOSCANA - CONFERIMENTO DI PROCURA ALLE LITI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO A LEGALI DEL LIBERO FORO - ATTO STATALE DI CONTROLLO SULLE RELATIVE DELIBERE CONTENENTE "CRITERI GENERALI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DELLA DIFESA DELLA REGIONE" E ANNULLAMENTO DI UNA DI TALI DELIBERE - LAMENTATA TURBATIVA, IN RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE,DELLE PREROGATIVE REGIONALI RIGUARDO AL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI PROPRI UFFICI - ESCLUSIONE - SINDACABILITA' DELLE DECISIONI IMPUGNATE SOLO INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.

Testo
Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale riguardo alle condizioni di ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra Regione e Stato e, in particolare, alla distinzione fra atto invasivo, impugnabile innanzi alla Corte e atto meramente illegittimo, sindacabile dal giudice amministrativo con i mezzi ordinari di tutela giurisdizionale, va dichiarato inammissibile il conflitto proposto dalla regione Toscana nei confronti delle decisioni della Commissione di controllo nn. 935, 999, 1000, 1001 del 29 gennaio 1992, con le quali, pur riconoscendo la legittimita' dei singoli atti sottoposti a controllo, sono stati dettati "criteri generali" in materia di affidamento della difesa della Regione", e della decisione n. 1086 del 6 febbraio 1992, con la quale, sul presupposto della violazione di tali criteri, e' stata annullata la delibera della Giunta concernente l'affidamento della difesa in giudizio della Regione ad un avvocato esterno. Non essendo contestato che le suddette delibere dovessero essere sottoposte all'esame della Commissione di controllo - sicche' si e' fuori dell'ipotesi della 'vindicatio potestatis' - deve escludersi infatti (v. massime A e B) che gli atti impugnati abbiano costituito turbativa del diritto alla tutela giurisdizionale quale componente essenziale delle attribuzioni regionali, nonche' del potere della Regione di organizzare i propri uffici: atteso che le decisioni della Commissione di controllo hanno per oggetto esclusivamente i (supposti) limiti che la normativa regionale (artt. 62 dello Statuto della Regione, l. reg. nn. 67 del 1982, 23 del 1984, 21 del 1972) pone all'attivita' della Giunta di scelta del difensore (eccezionalita' del ricorso a legali esterni, obbligo di motivazione circa le ragioni di tale ricorso), e si basano su una interpretazione di tale normativa sicuramente contestabile, ma non cosi' erroneamente estensiva (v. massime C e D) al punto da qualificarle come "atti di indirizzo" esorbitanti dalla sfera delle competenze statali. - S. nn. 191/1976, 152/1986, 731/1988, 747/1988, 1112/1988, 104/1989 e 245/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte