Ordinanza 474/1992 (ECLI:IT:COST:1992:474)
Massima numero 19008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  10/11/1992;  Decisione del  10/11/1992
Deposito del 24/11/1992; Pubblicazione in G. U. 02/12/1992
Massime associate alla pronuncia:  19007  19009


Titolo
ORD. 474/92 B. PROCESSO PENALE - DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE CHE L'HA EMESSO (SECONDO L'INTERPRETAZIONE DATA ALL'ART. 34, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN., DALLA SENTENZA N. 401 DEL 1991) A CELEBRARE IL GIUDIZIO ABBREVIATO - DENUNCIATA INOSSERVANZA DI DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA CIRCA LA CONCENTRAZIONE IN UN UNICO GIUDICE DI TUTTI GLI ATTI RELATIVI AL MEDESIMO PROCEDIMENTO, CON NOCUMENTO ALLA ESIGENZA DI CELERITA' DELLA TRATTAZIONE DEI PROCESSI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione in quanto la richiamata direttiva n. 40 della legge delega prevede bensi' la concentrazione in capo allo stesso giudice "di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento", ma solo "ove possibile", con cio' evidentemente facendo salvi, innanzitutto, i casi di incompatibilita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. n. 40