Ordinanza 474/1992 (ECLI:IT:COST:1992:474)
Massima numero 19009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  10/11/1992;  Decisione del  10/11/1992
Deposito del 24/11/1992; Pubblicazione in G. U. 02/12/1992
Massime associate alla pronuncia:  19007  19008


Titolo
ORD. 474/92 C. PROCESSO PENALE - DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE CHE L'HA EMESSO (SECONDO L'INTERPRETAZIONE DATA ALL'ART. 34, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN., DALLA SENTENZA N. 401 DEL 1991) A CELEBRARE IL GIUDIZIO ABBREVIATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE DENUNCIATA SUL PRESUPPOSTO CHE L'ART. 458 COD. PROC. PEN. ESIGA L'IDENTITA' DEL GIUDICE CHIAMATO A CELEBRARE I DUE GIUDIZI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione dato che, - a prescindere dal rilievo che l'opinione, secondo cui la locuzione "giudice" impiegata dall'art. 458, secondo comma, del codice si riferirebbe al giudice persona fisica, non e' confortata da argomenti persuasivi - le regole sull'incompatibilita' sono dettate appunto al fine di garantire l'osservanza degli invocati precetti costituzionali attraverso la precostituzione per legge di un giudice imparziale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte