Sentenza 476/1992 (ECLI:IT:COST:1992:476)
Massima numero 19017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  14/12/1992;  Decisione del  14/12/1992
Deposito del 22/12/1992; Pubblicazione in G. U. 30/12/1992
Massime associate alla pronuncia:  19016


Titolo
SENT. 476/92 B. PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO RESE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA CON L'ASSISTENZA DEL DIFENSORE - DIBATTIMENTO - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO, ASSENZA O RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ESAME - LETTURA DEI VERBALI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA IRRAZIONALITA' CON DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA ACCUSA E DIFESA IN ORDINE ALL'ACQUISIZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE PROVE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' irragionevole la scelta operata dal legislatore delegato di limitare, a dibattimento, quando l'imputato e' contumace o assente o rifiuti di rispondere, la possibilita' di lettura e, quindi, di utilizzazione ai fini della decisione alle sole dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice, escludendo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350 del codice di procedura penale, in quanto vi e' una sostanziale differenza (sempre sotto l'angolo visuale delle garanzie dell'imputato) fra queste ultime e l'interrogatorio effettuato dall'autorita' giudiziaria: solo questo atto, infatti e' svolto con le modalita' stabilite dall'art. 65 c.p.p. (contestazione del fatto, comunicazione degli elementi di prova a carico ed, eventualmente, delle fonti, invito ad esporre quanto ritenuto utile per la difesa). Ne' sussiste lesione del principio di parita' fra accusa e difesa sia perche' detto principio costituisce uno dei criteri ispiratori della legge delega (direttiva n. 3) ed opera quindi nei termini e nei limiti delle direttive in essa contenute; sia perche' esso non appare invocato a proposito, in quanto la disciplina dettata dall'art. 513 del codice di procedura penale concerne il regime di utilizzabilita' ai fini della decisione di precedenti dichiarazioni provenienti dallo stesso imputato ed attiene essenzialmente al tema delle garanzie difensive di quest'ultimo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte