Acque - Acque pubbliche - Norme della Regione Veneto - Disposizioni operative per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di competenza regionale - Procedimento autorizzatorio - Disciplina della fase preliminare di approvazione, dell'adozione del provvedimento di autorizzazione e dell'eventuale ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi conseguente al cessato utilizzo dell'opera - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dei principi fondamentali in materia del governo del territorio e del principio di buon andamento dell'azione amministrativa - Cedevolezza della normativa regionale rispetto a quella statale riguardo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Non fondatezza delle questioni, nei termini di cui in motivazione. (Classif. 005004).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 4 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che disciplina il procedimento finalizzato all'approvazione del progetto di costruzione o di modifica strutturale degli impianti relativi delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di competenza regionale. Il solo fatto che la disposizione in esame non faccia menzione della normativa attinente alle verifiche in ambito di valutazione di impatto ambientale (VIA), prerogativa del legislatore statale, non è significativo della volontà di quello regionale di derogarvi o limitarla. In particolare, deve ritenersi che la disciplina regionale del procedimento autorizzatorio abbia natura cedevole rispetto a quella statale, ove quest'ultima, per la realizzazione dello sbarramento idrico, richieda una valutazione di impatto ambientale.