Sentenza 477/1992 (ECLI:IT:COST:1992:477)
Massima numero 19050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  14/12/1992;  Decisione del  14/12/1992
Deposito del 22/12/1992; Pubblicazione in G. U. 30/12/1992
Massime associate alla pronuncia:  19052


Titolo
SENT. 477/92 A. PROCESSO PENALE - TESTIMONE - TASSATIVITA' DEI CASI DI INCOMPATIBILITA` - POSSIBILE INTERESSE IN ORDINE ALL'OGGETTO DEL PROCESSO - NON COSTITUISCE DI PER SE' MOTIVO DI ESCLUSIONE.

Testo
Nel disciplinare tassativamente i casi di incompatibilita' con l'ufficio di testimone il legislatore ha considerato che l'interesse di un soggetto in ordine all'oggetto del processo non deve essere di per se' motivo di esclusione della sua testimonianza, ma puo' solo costituire uno dei tanti elementi di giudizio di cui il giudice si deve avvalere nell'apprezzare l'attendibilita' della prova (cfr. relazione al progetto preliminare). - v., in proposito, sull'ammissibilita' della testimonianza della parte civile, l'ord. n. 115/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte