Sentenza 477/1992 (ECLI:IT:COST:1992:477)
Massima numero 19052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  14/12/1992;  Decisione del  14/12/1992
Deposito del 22/12/1992; Pubblicazione in G. U. 30/12/1992
Massime associate alla pronuncia:  19050


Titolo
SENT. 477/92 B. PROCESSO PENALE - TESTIMONE - RESPONSABILE CIVILE - PREVISTA INCOMPATIBILITA' SOLO PER IL SOGGETTO FORMALMENTE TALE E NON PER QUELLO CHE NEL GIUDIZIO CIVILE POTREBBE RIVESTIRE DETTA QUALITA' PER LE RESTITUZIONI E IL RISARCIMENTO DEL DANNO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON COMPARABILITA' DELLE DIVERSE POSIZIONI PROCESSUALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione (ex art. 197, lett. c) cod.proc.pen.) della incompatibilita' dell'ufficio di testimone per il soggetto convenuto come responsabile civile nel processo penale o in esso volontariamente intervenuto, e non anche per quello che - come nel caso - potrebbe essere ritenuto tale in un eventuale giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno, non da' luogo ad una disparita' di trattamento lesiva dell'art. 3 Cost.. Benche' entrambi passibili - come sottolineato dal giudice 'a quo' - di responsabilita' patrimoniale in conseguenza dei fatti oggetto del giudizio penale, i due soggetti si trovano infatti in posizioni processuali diverse e non comparabili, giacche' solo per il primo esiste lo stretto collegamento con la sorte dell'imputato su cui l'incompatibilita' si fonda, e solo nei suoi confronti, a norma dell'art. 651 cod.proc.pen., la sentenza irrevocabile di condanna fa stato. Fermo restando naturalmente che la testimonianza del secondo, se assunta, dovra' essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito critico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 197, lett. c), cod.proc.pen., in parte 'qua'.) - ved. massima precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte