Ordinanza 480/1992 (ECLI:IT:COST:1992:480)
Massima numero 18937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
14/12/1992; Decisione del
14/12/1992
Deposito del 22/12/1992; Pubblicazione in G. U. 30/12/1992
Massime associate alla pronuncia:
18936
Titolo
ORD. 480/92 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI ALLA CASSA UNICA ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUZIONE AGEVOLATA - APPLICABILITA' AGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE PER GLI AUSILIARI SUBORDINATI - RETROATTIVA ESCLUSIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA (SUPPONENDO LA NATURA INNOVATIVA, E NON INTERPRETATIVA, DELLA NORMA IMPUGNATA) - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 480/92 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI ALLA CASSA UNICA ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUZIONE AGEVOLATA - APPLICABILITA' AGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE PER GLI AUSILIARI SUBORDINATI - RETROATTIVA ESCLUSIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA (SUPPONENDO LA NATURA INNOVATIVA, E NON INTERPRETATIVA, DELLA NORMA IMPUGNATA) - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 2, comma quindicesimo, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, come convertito nella L. 7 dicembre 1989 n. 389 - secondo cui gli agenti di assicurazione sono esclusi dalla contribuzione "agevolata" per gli assegni familiari ai dipendenti, prevista dall'art. 20, comma primo, del d.l. n. 30 del 1974 - e' legittimamente intervenuto a disconoscere l'interpretazione estensiva precedentemente data a quest'ultimo dalla giurisprudenza, attribuendogli uno dei possibili significati ad esso ragionevolmente ascrivibili; e' percio' indiscutibile - e costituisce ormai 'ius receptum' (sia nella giurisprudenza della Cassazione che della Corte) - la natura interpretativa (e la connaturale retroattivita') della norma in esame. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., assumendo la natura innovativa, e non interpretativa, dell'art. 2, comma quindicesimo, cit.). - S. n. 586/1990, nonche' (in termini generali) la precedente massima A.
L'art. 2, comma quindicesimo, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, come convertito nella L. 7 dicembre 1989 n. 389 - secondo cui gli agenti di assicurazione sono esclusi dalla contribuzione "agevolata" per gli assegni familiari ai dipendenti, prevista dall'art. 20, comma primo, del d.l. n. 30 del 1974 - e' legittimamente intervenuto a disconoscere l'interpretazione estensiva precedentemente data a quest'ultimo dalla giurisprudenza, attribuendogli uno dei possibili significati ad esso ragionevolmente ascrivibili; e' percio' indiscutibile - e costituisce ormai 'ius receptum' (sia nella giurisprudenza della Cassazione che della Corte) - la natura interpretativa (e la connaturale retroattivita') della norma in esame. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., assumendo la natura innovativa, e non interpretativa, dell'art. 2, comma quindicesimo, cit.). - S. n. 586/1990, nonche' (in termini generali) la precedente massima A.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte