Ordinanza 482/1992 (ECLI:IT:COST:1992:482)
Massima numero 19099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  14/12/1992;  Decisione del  14/12/1992
Deposito del 22/12/1992; Pubblicazione in G. U. 30/12/1992
Massime associate alla pronuncia:  19100  19101


Titolo
ORD. 482/92 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO IMMEDIATO E GIUDIZIO ABBREVIATO - AMMISSIBILITA' - REQUISITI PROBATORI - DIFFERENZA.

Testo
Il requisito probatorio necessario per l'instaurazione del giudizio immediato e quello richiesto per il giudizio abbreviato sono tra loro distinti, dal momento che la prova evidente, idonea all'accoglimento da parte del giudice della richiesta di giudizio immediato, e' quella che, per la sufficienza ai fini del rinvio a giudizio, rende superflua l'effettuazione dell'udienza preliminare, mentre la definibilita' del processo allo stato degli atti richiesta per disporre il giudizio abbreviato si fonda sulla completezza dell'intero quadro probatorio e sulla previsione della sua non modificabilita' anche ai fini della individuazione delle circostanze del reato e della commisurazione della pena. - Cass. sez. unite penali, 21 aprile 1992, n. 22.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte