Sentenza 201/2021 (ECLI:IT:COST:2021:201)
Massima numero 44232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
23/09/2021; Decisione del
23/09/2021
Deposito del 28/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Titolo
Acque - Acque pubbliche - Norme della Regione Veneto - Disposizioni operative per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di competenza regionale - Procedimento autorizzatorio - Regolazione della fase preliminare di approvazione, dell'adozione del provvedimento di autorizzazione e dell'eventuale ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di ordinamento civile e governo del territorio - Assenza di deroghe alla disciplina statale - Non fondatezza delle questioni, nei termini di cui in motivazione. (Classif. 005004).
Acque - Acque pubbliche - Norme della Regione Veneto - Disposizioni operative per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di competenza regionale - Procedimento autorizzatorio - Regolazione della fase preliminare di approvazione, dell'adozione del provvedimento di autorizzazione e dell'eventuale ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di ordinamento civile e governo del territorio - Assenza di deroghe alla disciplina statale - Non fondatezza delle questioni, nei termini di cui in motivazione. (Classif. 005004).
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l) ed s), e terzo, Cost., degli artt. 4, 5 e 9 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che disciplinano il procedimento autorizzatorio, regolando, rispettivamente, la fase preliminare di approvazione, l'adozione del provvedimento di autorizzazione e l'eventuale ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi conseguente al cessato utilizzo dell'opera per rinuncia, decadenza o revoca della concessione della derivazione d'acqua. Il denunziato contrasto non è desumibile dal tenore letterale delle disposizioni impugnate, che non recano alcuna deroga o limitazione espressa all'operatività dei vincoli paesaggistici; pertanto, esse vanno interpretate nel senso che tutti gli interventi che consentono - siano essi edificatori o demolitori - si intendono subordinati al rispetto della normativa in materia di autorizzazione paesaggistica.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l) ed s), e terzo, Cost., degli artt. 4, 5 e 9 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che disciplinano il procedimento autorizzatorio, regolando, rispettivamente, la fase preliminare di approvazione, l'adozione del provvedimento di autorizzazione e l'eventuale ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi conseguente al cessato utilizzo dell'opera per rinuncia, decadenza o revoca della concessione della derivazione d'acqua. Il denunziato contrasto non è desumibile dal tenore letterale delle disposizioni impugnate, che non recano alcuna deroga o limitazione espressa all'operatività dei vincoli paesaggistici; pertanto, esse vanno interpretate nel senso che tutti gli interventi che consentono - siano essi edificatori o demolitori - si intendono subordinati al rispetto della normativa in materia di autorizzazione paesaggistica.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
23/06/2020
n. 23
art. 4
co.
legge della Regione Veneto
23/06/2020
n. 23
art. 5
co.
legge della Regione Veneto
23/06/2020
n. 23
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte