Sentenza 485/1992 (ECLI:IT:COST:1992:485)
Massima numero 19010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  16/12/1992;  Decisione del  16/12/1992
Deposito del 29/12/1992; Pubblicazione in G. U. 07/01/1993
Massime associate alla pronuncia:  19011  19012  19013  19014


Titolo
SENT. 485/92 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I.V.S. IN FAVORE DEI PARTECIPANTI ALL'IMPRESA FAMILIARE ARTIGIANA - ESCLUSIONE PER I NIPOTI 'EX FRATRE' - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA PREVIDENZIALE - IMPUGNAZIONE DI DISPOSIZIONE CUI NON E' RICONDUCIBILE LA CENSURATA ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Ai fini dell'invocata estensione dell'obbligo assicurativo i.v.s. ai nipoti 'ex fratre' partecipanti all'impresa familiare artigiana, non e' giustificata l'impugnazione del comma primo dell'art. 2, L. n. 463 del 1959, in quanto non da esso (ma dal successivo comma secondo s.a.) deriva l'esclusione censurata. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, L. 4 luglio 1959 n. 463, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte