Sentenza 485/1992 (ECLI:IT:COST:1992:485)
Massima numero 19011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
16/12/1992; Decisione del
16/12/1992
Deposito del 29/12/1992; Pubblicazione in G. U. 07/01/1993
Titolo
SENT. 485/92 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO 'A QUO' - LEGITTIMAZIONE DELLE PARTI - MATERIA ATTINENTE AL MERITO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE RIMETTENTE IN ORDINE AD ESSA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - REIEZIONE - FATTISPECIE.
SENT. 485/92 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO 'A QUO' - LEGITTIMAZIONE DELLE PARTI - MATERIA ATTINENTE AL MERITO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE RIMETTENTE IN ORDINE AD ESSA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - REIEZIONE - FATTISPECIE.
Testo
La legittimazione a stare nel giudizio principale e' materia attinente al merito, sul quale solo competente a decidere e' il giudice 'a quo'. (Nella specie - investita della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma secondo, L. n. 463 del 1959 - la Corte respinge l'eccezione di inammissibilita' dedotta assumendo la carenza di legittimazione passiva del convenuto INPS).
La legittimazione a stare nel giudizio principale e' materia attinente al merito, sul quale solo competente a decidere e' il giudice 'a quo'. (Nella specie - investita della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma secondo, L. n. 463 del 1959 - la Corte respinge l'eccezione di inammissibilita' dedotta assumendo la carenza di legittimazione passiva del convenuto INPS).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte