Sentenza 485/1992 (ECLI:IT:COST:1992:485)
Massima numero 19012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
16/12/1992; Decisione del
16/12/1992
Deposito del 29/12/1992; Pubblicazione in G. U. 07/01/1993
Titolo
SENT. 485/92 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I.V.S. IN FAVORE DEI FAMILIARI COADIUVANTI L'ARTIGIANO - LIMITAZIONE AI PARENTI DI GRADO PIU' STRETTO - GIUSTIFICAZIONE ORIGINARIA - SOPRAVVENUTO SUPERAMENTO DI ESSA A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'IMPRESA FAMILIARE.
SENT. 485/92 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I.V.S. IN FAVORE DEI FAMILIARI COADIUVANTI L'ARTIGIANO - LIMITAZIONE AI PARENTI DI GRADO PIU' STRETTO - GIUSTIFICAZIONE ORIGINARIA - SOPRAVVENUTO SUPERAMENTO DI ESSA A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'IMPRESA FAMILIARE.
Testo
L'individuazione dei parenti coadiuvanti il titolare di impresa artigiana ammessi all'assicurazione obbligatoria, e' limitata dall'art. 2, comma secondo, L. n. 463 del 1959, ai discendenti, agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, in quanto - anteriormente alla riforma del diritto di famiglia - solo per essi (oltreche' per il coniuge) il lavoro poteva ragionevolmente presumersi prestato 'benevolentiae vel affectionis causa' (e non in base ad un titolo giuridico); ma il limite ha perduto l'originaria sua giustificazione dopo che, con l'art. 230 bis cod. civ., e' stato introdotto un nuovo titolo (residuale) di qualificazione giuridica del lavoro subordinato prestato in un'impresa familiare, nella quale con il titolare collaborano (oltre al coniuge) i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
L'individuazione dei parenti coadiuvanti il titolare di impresa artigiana ammessi all'assicurazione obbligatoria, e' limitata dall'art. 2, comma secondo, L. n. 463 del 1959, ai discendenti, agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, in quanto - anteriormente alla riforma del diritto di famiglia - solo per essi (oltreche' per il coniuge) il lavoro poteva ragionevolmente presumersi prestato 'benevolentiae vel affectionis causa' (e non in base ad un titolo giuridico); ma il limite ha perduto l'originaria sua giustificazione dopo che, con l'art. 230 bis cod. civ., e' stato introdotto un nuovo titolo (residuale) di qualificazione giuridica del lavoro subordinato prestato in un'impresa familiare, nella quale con il titolare collaborano (oltre al coniuge) i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
codice civile
n. 0
art. 230 bis