Sentenza 485/1992 (ECLI:IT:COST:1992:485)
Massima numero 19013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  16/12/1992;  Decisione del  16/12/1992
Deposito del 29/12/1992; Pubblicazione in G. U. 07/01/1993
Massime associate alla pronuncia:  19010  19011  19012  19014


Titolo
SENT. 485/92 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I.V.S. IN FAVORE DEI PARTECIPANTI ALL'IMPRESA FAMILIARE ARTIGIANA - ESCLUSIONE PER I NIPOTI 'EX FRATRE' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA PREVIDENZIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
L'esclusione dell'assicurazione obbligatoria per i nipoti 'ex fratre' partecipanti all'impresa familiare artigiana viola gli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., non gia' per la prospettata discriminazione rispetto ai nipoti 'ex fratre' (i quali sono parenti di secondo grado) bensi' in quanto la loro qualita' di parenti di terzo grado li legittima a partecipare all'impresa familiare solo con tutti i diritti previsti dal codice civile, ma anche con i medesimi diritti previdenziali (in particolare quello all'assicurazione obbligatoria 'ex lege' n. 463 del 1959), atteso che il lavoro tutelato dall'art. 36 Cost., implicitamente richiamato dall'art. 230 bis, comma primo, cod. civ., rientra in ogni caso nell'ambito normativo dell'art. 38, comma secondo, Cost.. E' percio' illegittimo costituzionalmente - per violazione degli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - l'art. 2, comma secondo, L. 4 luglio 1959 n. 463, nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte

codice civile    n. 0  art. 230  bis