Sentenza 485/1992 (ECLI:IT:COST:1992:485)
Massima numero 19014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  16/12/1992;  Decisione del  16/12/1992
Deposito del 29/12/1992; Pubblicazione in G. U. 07/01/1993
Massime associate alla pronuncia:  19010  19011  19012  19013


Titolo
SENT. 485/92 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I.V.S. IN FAVORE DEI PARTECIPANTI ALL'IMPRESA FAMILIARE ARTIGIANA - ESCLUSIONE PER I PARENTI DI TERZO GRADO (DIVERSI DAI NIPOTI 'EX FRATRE') E PER GLI AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
La 'ratio decidendi' della avvenuta dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 2, comma secondo, L. n. 463 del 1959, nella parte concernente l'esclusione dall'assicurazione obbligatoria i.v.s. dei nipoti 'ex fratre' coadiuvanti il titolare di impresa artigiana, investe altresi' tutti gli altri familiari (cui non fa riferimento l'ordinanza di rimessione) i quali sono esclusi dall'obbligo assicurativo pur essendo compresi nella definizione dell'art. 230 bis, comma terzo, cod. civ.. Pertanto - in applicazione dell'art. 27, L. n. 87 del 1953 - va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dello stesso art. 2, comma secondo, L. 4 luglio 1959 n. 463, nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonche' gli affini entro il secondo grado. - V massima precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27