Sentenza 486/1992 (ECLI:IT:COST:1992:486)
Massima numero 19036
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  16/12/1992;  Decisione del  16/12/1992
Deposito del 29/12/1992; Pubblicazione in G. U. 07/01/1993
Massime associate alla pronuncia:  19037  19038  19039


Titolo
SENT. 486/92 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - MANCANZA NEL RICORSO DI UNA FORMALE RICHIESTA SULLA SPETTANZA DEL POTERE CONTESTATO - PRECLUSIONE ALL'AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 39, comma quarto, L. n. 87 del 1953, considera come elementi essenziali del ricorso per conflitto di attribuzione fra enti soltanto l'indicazione delle attribuzioni costituzionali che si assumono violate, del modo in cui e' sorto il conflitto e dell'atto ritenuto invasivo, sicche' la mancanza di una formale richiesta sulla spettanza del potere contestato non preclude l'ammissibilita' del conflitto, tanto piu' quando - come nel caso di specie - le regioni ricorrenti contestino, non gia' l'appartenenza, ma l'illegittimo esercizio di un potere indiscutibilmente spettante allo Stato (quale, nella specie, la funzione governativa di indirizzo e coordinamento).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39    co. 4