Sentenza 201/2021 (ECLI:IT:COST:2021:201)
Massima numero 44233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  23/09/2021;  Decisione del  23/09/2021
Deposito del 28/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Massime associate alla pronuncia:  44225  44226  44227  44228  44229  44230  44231  44232  44234  44235  44236


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Onere del ricorrente - Individuazione delle disposizioni impugnate e dei parametri costituzionali asseritamente violati - Divieto di motivazione assertiva. (Classif. 113003).

Testo
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denunzia la violazione, proponendo una motivazione che non sia meramente assertiva, ma contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, con il sostegno di una sintetica argomentazione di merito. (Nel caso di specie, il ricorso avente ad oggetto l'art. 5, comma 3, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, consente di individuare con sufficiente chiarezza i parametri interposti su cui si fonda la questione di legittimità costituzionale e fornisce, seppur in termini sintetici, un adeguato supporto argomentativo a sostegno della stessa, sì da raggiungere quella soglia minima di chiarezza e completezza che rende ammissibile l'impugnativa proposta). (Precedenti: S. 25/2020 - mass. 42256; S. 201/2018 - mass. 40363; S. 261/2017 - mass. 42026).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  23/06/2020  n. 23  art. 5  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte