Sentenza 487/1992 (ECLI:IT:COST:1992:487)
Massima numero 19069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
16/12/1992; Decisione del
16/12/1992
Deposito del 29/12/1992; Pubblicazione in G. U. 07/01/1993
Titolo
SENT. 487/92 C. PENSIONI - PENSIONI E.N.P.A.O. - TRATTAMENTO MINIMO - - PREVISTO ADEGUAMENTO A QUELLO SPETTANTE AI LAVORATORI AUTONOMI DELLE GESTIONI I.N.P.S. - DECORRENZA DALLA DATA DI SCIOGLIMENTO DELL'ENTE - SOPRAVVENUTE LEGGI DI PROROGA - MANCATA PREVISIONE DA PARTE DI ESSE DI UN MECCANISMO DI ADEGUAMENTO PENSIONISTICO ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E GARANZIA PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - RICHIAMO AL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO GIA' CONTENUTO NELLA LEGGE N. 127 DEL 1983 - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 487/92 C. PENSIONI - PENSIONI E.N.P.A.O. - TRATTAMENTO MINIMO - - PREVISTO ADEGUAMENTO A QUELLO SPETTANTE AI LAVORATORI AUTONOMI DELLE GESTIONI I.N.P.S. - DECORRENZA DALLA DATA DI SCIOGLIMENTO DELL'ENTE - SOPRAVVENUTE LEGGI DI PROROGA - MANCATA PREVISIONE DA PARTE DI ESSE DI UN MECCANISMO DI ADEGUAMENTO PENSIONISTICO ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E GARANZIA PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - RICHIAMO AL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO GIA' CONTENUTO NELLA LEGGE N. 127 DEL 1983 - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Un meccanismo di perequazione delle pensioni erogate dall'E.N.P.A.O. agli aumenti del costo della vita, conforme all'art. 38 Cost. (ved. massima B) e suscettibile di operare anche in periodi di proroga del regime transitorio della l. n. 127 del 1980, era gia' previsto dall'art. 5 di detta legge, che rimetteva tale perequazione annuale al potere discrezionale del Ministro del lavoro, la cui inerzia al riguardo legittimava gli interessati a richiedere l'emissione del relativo decreto e a impugnare l'eventuale silenzio-rifiuto davanti al giudice amministrativo. Non rileva percio' che nelle impugnate norme (art. 2, comma quarto. d.l. n. 747 del 1983, conv. in l. n. 536 del 1987, e successive) che hanno prorogato la data di scioglimento dell'E.N.P.A.O. non sia contemplato un meccanismo di adeguamento delle pensioni di cui trattasi al costo della vita. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 2, comma quarto, d.l. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in l. 27 febbraio 1984, n. 18; 6, comma trenta, d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito in l. 29 febbraio 1988, n. 48; 7, comma quinto, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989, n. 389, in parte 'qua').
Un meccanismo di perequazione delle pensioni erogate dall'E.N.P.A.O. agli aumenti del costo della vita, conforme all'art. 38 Cost. (ved. massima B) e suscettibile di operare anche in periodi di proroga del regime transitorio della l. n. 127 del 1980, era gia' previsto dall'art. 5 di detta legge, che rimetteva tale perequazione annuale al potere discrezionale del Ministro del lavoro, la cui inerzia al riguardo legittimava gli interessati a richiedere l'emissione del relativo decreto e a impugnare l'eventuale silenzio-rifiuto davanti al giudice amministrativo. Non rileva percio' che nelle impugnate norme (art. 2, comma quarto. d.l. n. 747 del 1983, conv. in l. n. 536 del 1987, e successive) che hanno prorogato la data di scioglimento dell'E.N.P.A.O. non sia contemplato un meccanismo di adeguamento delle pensioni di cui trattasi al costo della vita. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 2, comma quarto, d.l. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in l. 27 febbraio 1984, n. 18; 6, comma trenta, d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito in l. 29 febbraio 1988, n. 48; 7, comma quinto, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989, n. 389, in parte 'qua').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte