Sentenza 488/1992 (ECLI:IT:COST:1992:488)
Massima numero 18978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
16/12/1992; Decisione del
16/12/1992
Deposito del 29/12/1992; Pubblicazione in G. U. 07/01/1993
Titolo
SENT. 488/92 A. REGIONE LOMBARDIA - DIPENDENTI REGIONALI - ASSEGNAZIONE ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, DEL VICE PRESIDENTE E DI CIASCUN ASSESSORE - RIVESTIMENTO DI QUALIFICA INFERIORE A QUELLA PROPRIA DEL POSTO COPERTO - DIRITTO A TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OMOGENEIZZAZIONE DELLE POSIZIONI GIURIDICHE, TRASPARENZA DEI TRATTAMENTI ECONOMICI, ONNICOMPRENSIVITA' E DIVIETO DI TRATTAMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI - ESCLUSIONE - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI EQUA RETRIBUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 488/92 A. REGIONE LOMBARDIA - DIPENDENTI REGIONALI - ASSEGNAZIONE ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, DEL VICE PRESIDENTE E DI CIASCUN ASSESSORE - RIVESTIMENTO DI QUALIFICA INFERIORE A QUELLA PROPRIA DEL POSTO COPERTO - DIRITTO A TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OMOGENEIZZAZIONE DELLE POSIZIONI GIURIDICHE, TRASPARENZA DEI TRATTAMENTI ECONOMICI, ONNICOMPRENSIVITA' E DIVIETO DI TRATTAMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI - ESCLUSIONE - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI EQUA RETRIBUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Per il principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 Cost., l'impiegato adibito - anche senza atto formale dell'amministrazione - allo svolgimento di mansioni superiori alla propria qualifica, ha diritto - salvo i giustificati limiti gia' individuati dalla giurisprudenza della Corte - a percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente. Risulta pertanto legittimo da parte della legge regionale della Lombardia, riapprovata il 6 agosto 1992, e conforme al disposto di cui all'art. 117 Cost. (v. massima C), il riconoscimento a favore del personale di ruolo assegnato alle segreterie particolari del presidente della Regione, del vice presidente e di ciascun assessore, che rivesta qualifica inferiore a quella propria del posto di contingente tabellare coperto, di un trattamento economico integrativo, costituito, nella specie, da un assegno personale non pensionabile e non riassorbibile per effetto della progressione economica e di altri aumenti di retribuzione, pari alla differenza tra i trattamenti economici iniziali lordi corrispondenti alle due qualifiche. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, l. Regione Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992). - Sulla maggiore retribuzione spettante all'impiegato assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica: S. nn. 57/1989, 296/1990 e O. n. 908/1988; in particolare, sulle condizioni e limiti dei principi affermati al riguardo dalla Corte: S. n. 236/1992.
Per il principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 Cost., l'impiegato adibito - anche senza atto formale dell'amministrazione - allo svolgimento di mansioni superiori alla propria qualifica, ha diritto - salvo i giustificati limiti gia' individuati dalla giurisprudenza della Corte - a percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente. Risulta pertanto legittimo da parte della legge regionale della Lombardia, riapprovata il 6 agosto 1992, e conforme al disposto di cui all'art. 117 Cost. (v. massima C), il riconoscimento a favore del personale di ruolo assegnato alle segreterie particolari del presidente della Regione, del vice presidente e di ciascun assessore, che rivesta qualifica inferiore a quella propria del posto di contingente tabellare coperto, di un trattamento economico integrativo, costituito, nella specie, da un assegno personale non pensionabile e non riassorbibile per effetto della progressione economica e di altri aumenti di retribuzione, pari alla differenza tra i trattamenti economici iniziali lordi corrispondenti alle due qualifiche. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, l. Regione Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992). - Sulla maggiore retribuzione spettante all'impiegato assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica: S. nn. 57/1989, 296/1990 e O. n. 908/1988; in particolare, sulle condizioni e limiti dei principi affermati al riguardo dalla Corte: S. n. 236/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte