Sentenza 488/1992 (ECLI:IT:COST:1992:488)
Massima numero 18979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  16/12/1992;  Decisione del  16/12/1992
Deposito del 29/12/1992; Pubblicazione in G. U. 07/01/1993
Massime associate alla pronuncia:  18978  18980


Titolo
SENT. 488/92 B. REGIONE LOMBARDIA - PERSONALE COMANDATO PRESSO LA REGIONE - ASSEGNAZIONE ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE REGIONALE, DEL VICE PRESIDENTE E DI CIASCUN ASSESSORE - RIVESTIMENTO DI QUALIFICA INFERIORE A QUELLA PROPRIA DEL POSTO COPERTO - DIRITTO A TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OMOGENEIZZAZIONE DELLE POSIZIONI GIURIDICHE, TRASPARENZA DEI TRATTAMENTI ECONOMICI, ONNICOMPRENSIVITA' E DIVIETO DI TRATTAMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI - ESCLUSIONE - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI EQUA RETRIBUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il principio di equa retribuzione, di cui all'art. 36 Cost., non puo' non avere valenza generale, quale che sia la posizione, di ruolo o di comando, del dipendente. Legittimamente quindi, (e cio' a prescindere dal rilievo che l'opposta soluzione darebbe luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento), la legge regionale della Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992, prevede anche a favore del personale comandato presso le segreterie particolari del presidente, del vice presidente e di ciascun assessore, che rivesta qualifica inferiore a quella propria del posto coperto, lo stesso trattamento economico integrativo riconosciuto al personale di ruolo della regione assegnato a dette segreterie (v. massima A). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, l. Regione Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte