Ordinanza 492/1992 (ECLI:IT:COST:1992:492)
Massima numero 19018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  16/12/1992;  Decisione del  16/12/1992
Deposito del 29/12/1992; Pubblicazione in G. U. 07/01/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 492/92. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIPENDENTI DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - NORMATIVA RISULTANTE IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 117 DEL 1990 - OBBLIGO DI ADIRE IL PRETORE DI ROMA (IN QUANTO GIUDICE DELLA CIRCOSCRIZIONE IN CUI L'ENTE HA LA SEDE LEGALE) ANCHE PER I DIPENDENTI ADDETTI A COMPARTIMENTI E DIPENDENZE NON RIENTRANTI IN TALE CIRCOSCRIZIONE - DENUNCIATA IRRAZIONALITA' NELLA DISTRIBUZIONE DEI PROCESSI CON INCIDENZA, IN RIFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON PERTINENZA DEL RICHIAMO A TALE PRINCIPIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Riguardo alla attribuzione dei posti in organico agli uffici giudiziari il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione della giustizia impone che tale attribuzione sia correlata alle pendenze di fatto, comunque radicate; esigenza, questa, gia' avvertita del resto dal legislatore al momento di dettare (legge 11 agosto 1973, n. 533) la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro. E' percio' del tutto inconferente far richiamo - come nel caso il giudice 'a quo' - nel contestare, in riferimento all'art. 97 Cost., la legittimita' della disposizione che da' facolta' ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, anche se addetti a compartimenti e dipendenze che in tale circoscrizione non rientrano, di adire il Pretore di Roma in quanto giudice della circoscrizione in cui l'Ente ha la sede legale, al sovraccarico che di conseguenza verrebbe a prodursi per un solo ufficio giudiziario. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 23, legge 17 maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 cod.proc.civ., in parte 'qua'.) - Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 23, legge n. 210 del 1985, nella parte in cui, con "irragionevole deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 413 cod. proc. civ.", prevedeva, per le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, la competenza del pretore "del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice competente secondo le norme ordinarie": S. n. 117/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte