Sentenza 497/1992 (ECLI:IT:COST:1992:497)
Massima numero 19032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
16/12/1992; Decisione del
16/12/1992
Deposito del 29/12/1992; Pubblicazione in G. U. 07/01/1993
Titolo
SENT. 497/92 A. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - FORMAZIONE E CONTROLLO - LEGGE REGIONALE "RINVIATA" DAL GOVERNO - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - CARATTERE DI "NOVITA'" DELLA LEGGE RIAPPROVATA - SUSSISTENZA O MENO - CRITERIO DI RICONOSCIMENTO - PRECISAZIONI E CONSEGUENZE.
SENT. 497/92 A. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - FORMAZIONE E CONTROLLO - LEGGE REGIONALE "RINVIATA" DAL GOVERNO - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - CARATTERE DI "NOVITA'" DELLA LEGGE RIAPPROVATA - SUSSISTENZA O MENO - CRITERIO DI RICONOSCIMENTO - PRECISAZIONI E CONSEGUENZE.
Testo
Ai fini dell'art. 127 Cost., il carattere di "novita'" della legge rinviata dal Governo e riapprovata (con modifiche) dal Consiglio regionale, dipende non gia' dalla natura o dall'importanza del mutamento apportato (cd. criterio sostanzialistico), bensi' dal dato - certo ed evidente - che le disposizioni modificate nel loro significato normativo fossero o meno coinvolte dalle censure formulate nel precedente rinvio governativo. In base a tale criterio - pur sempre di carattere "formale" - la legge regionale rinviata che, nell'ambito del medesimo procedimento legislativo, sia stata modificata dal Consiglio in sede di riesame, deve considerarsi come "non nuova" (e percio' suscettibile di legittima approvazione solo a maggioranza assoluta) se le modificazioni riguardano esclusivamente le disposizioni consequenzialmente interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio ovvero le parti dell'atto legislativo medesimo prive di significato normativo (preambolo, formula promulgativa, ecc.); deve invece considerarsi come "nuova" (e percio' riapprovabile a maggioranza semplice e suscettibile di rinvio governativo 'ex novo') se le modificazioni - comportanti ovviamente mutamenti del significato normativo - siano dirette ad incidere su disposizioni non interessate dal rinvio governativo. - S. nn. 158/1988, 79/1989, 80/1989, 561/1989, 122/1990 e 154/1990; per un diverso, piu' rigoroso criterio formalistico, v. S. n. 40/1977. V., inoltre, la successiva massima B).
Ai fini dell'art. 127 Cost., il carattere di "novita'" della legge rinviata dal Governo e riapprovata (con modifiche) dal Consiglio regionale, dipende non gia' dalla natura o dall'importanza del mutamento apportato (cd. criterio sostanzialistico), bensi' dal dato - certo ed evidente - che le disposizioni modificate nel loro significato normativo fossero o meno coinvolte dalle censure formulate nel precedente rinvio governativo. In base a tale criterio - pur sempre di carattere "formale" - la legge regionale rinviata che, nell'ambito del medesimo procedimento legislativo, sia stata modificata dal Consiglio in sede di riesame, deve considerarsi come "non nuova" (e percio' suscettibile di legittima approvazione solo a maggioranza assoluta) se le modificazioni riguardano esclusivamente le disposizioni consequenzialmente interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio ovvero le parti dell'atto legislativo medesimo prive di significato normativo (preambolo, formula promulgativa, ecc.); deve invece considerarsi come "nuova" (e percio' riapprovabile a maggioranza semplice e suscettibile di rinvio governativo 'ex novo') se le modificazioni - comportanti ovviamente mutamenti del significato normativo - siano dirette ad incidere su disposizioni non interessate dal rinvio governativo. - S. nn. 158/1988, 79/1989, 80/1989, 561/1989, 122/1990 e 154/1990; per un diverso, piu' rigoroso criterio formalistico, v. S. n. 40/1977. V., inoltre, la successiva massima B).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte