Sentenza 497/1992 (ECLI:IT:COST:1992:497)
Massima numero 19033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  16/12/1992;  Decisione del  16/12/1992
Deposito del 29/12/1992; Pubblicazione in G. U. 07/01/1993
Massime associate alla pronuncia:  19032  19034  19035


Titolo
SENT. 497/92 B. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - FORMAZIONE E CONTROLLO - RINVIO GOVERNATIVO DELLA LEGGE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE - POSSIBILITA' DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO SULLA STESSA MATERIA - SUSSISTENZA, STANTE IL CARATTERE "LIBERO" DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE.

Testo
Il legislatore regionale, in quanto investito di una potesta' "libera", ha la piena disponibilita' del procedimento legislativo; percio', in caso di rinvio governativo della delibera approvata dal Consiglio, quest'ultimo puo' anche rinunciare al procedimento legislativo in corso o revocare la delibera approvata, e puo' persino iniziare un nuovo procedimento legislativo sulla stessa materia avente ad oggetto anche un testo normativo identico a quello votato nella prima deliberazione, salva l'espunzione delle disposizioni contestate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte