Sentenza 497/1992 (ECLI:IT:COST:1992:497)
Massima numero 19035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
16/12/1992; Decisione del
16/12/1992
Deposito del 29/12/1992; Pubblicazione in G. U. 07/01/1993
Titolo
SENT. 497/92 D. REGIONE MARCHE - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLE ADDIZIONALI AD ALCUNE IMPOSTE - LEGGE REGIONALE - APPROVAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE, NONOSTANTE L'AVVENUTO RINVIO GOVERNATIVO DI PRECEDENTE LEGGE REGIONALE ANALOGA PER TITOLO E CONTENUTO NORMATIVO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSA DAL GOVERNO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELLA RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DELLA LEGGE REGIONALE RINVIATA - ESCLUSIONE (STANTE IL CARATTERE DI "NOVITA'" DELLA LEGGE IMPUGNATA) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 497/92 D. REGIONE MARCHE - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLE ADDIZIONALI AD ALCUNE IMPOSTE - LEGGE REGIONALE - APPROVAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE, NONOSTANTE L'AVVENUTO RINVIO GOVERNATIVO DI PRECEDENTE LEGGE REGIONALE ANALOGA PER TITOLO E CONTENUTO NORMATIVO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSA DAL GOVERNO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELLA RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DELLA LEGGE REGIONALE RINVIATA - ESCLUSIONE (STANTE IL CARATTERE DI "NOVITA'" DELLA LEGGE IMPUGNATA) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge della regione Marche approvata il 2 giugno 1992, pur avendo lo stesso titolo e un contenuto normativo analogo a quello di una precedente legge rinviata dal Governo, deve considerarsi come "nuova" ai sensi e ai fini dell'art. 127 Cost., non solo in quanto il legislatore regionale ha modificato anche disposizioni diverse da quelle allora interessate dal rinvio, ma vieppiu' in quanto egli incontestabilmente ha scelto di dar vita ad un procedimento legislativo nuovo, come si deduce dal fatto che la proposta formulata 'ex novo' dalla Giunta e' contrassegnata da un numero d'ordine diverso dalla precedente, e ancor piu' dal rilievo che per l'approvazione delle due deliberazioni sono stati seguiti procedimenti diversi. Percio', tale legge, approvata a maggioranza semplice dal Consiglio regionale, e' insuscettibile di impugnazione innanzi alla Corte costituzionale da parte del Governo, se non previo rinvio allo stesso Consiglio regionale per il riesame. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' della legge Regione Marche 2 giugno 1992 - concernente le aliquote delle addizionali ad alcune imposte - sollevata, in riferimento all'art. 127 Cost., assumendo che la suddetta legge avrebbe dovuto essere approvata a maggioranza assoluta). - V. massime precedenti.
La legge della regione Marche approvata il 2 giugno 1992, pur avendo lo stesso titolo e un contenuto normativo analogo a quello di una precedente legge rinviata dal Governo, deve considerarsi come "nuova" ai sensi e ai fini dell'art. 127 Cost., non solo in quanto il legislatore regionale ha modificato anche disposizioni diverse da quelle allora interessate dal rinvio, ma vieppiu' in quanto egli incontestabilmente ha scelto di dar vita ad un procedimento legislativo nuovo, come si deduce dal fatto che la proposta formulata 'ex novo' dalla Giunta e' contrassegnata da un numero d'ordine diverso dalla precedente, e ancor piu' dal rilievo che per l'approvazione delle due deliberazioni sono stati seguiti procedimenti diversi. Percio', tale legge, approvata a maggioranza semplice dal Consiglio regionale, e' insuscettibile di impugnazione innanzi alla Corte costituzionale da parte del Governo, se non previo rinvio allo stesso Consiglio regionale per il riesame. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' della legge Regione Marche 2 giugno 1992 - concernente le aliquote delle addizionali ad alcune imposte - sollevata, in riferimento all'art. 127 Cost., assumendo che la suddetta legge avrebbe dovuto essere approvata a maggioranza assoluta). - V. massime precedenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte