Sentenza 201/2021 (ECLI:IT:COST:2021:201)
Massima numero 44235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
23/09/2021; Decisione del
23/09/2021
Deposito del 28/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Titolo
Acque - Acque pubbliche - Norme della Regione Veneto - Disciplina in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale - Opere non denunciate ovvero realizzate in difformità dai progetti approvati - Regolarizzazione - Condizioni - Presentazione dei relativi progetti esecutivi - Approvazione da parte della Giunta regionale - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 005004).
Acque - Acque pubbliche - Norme della Regione Veneto - Disciplina in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale - Opere non denunciate ovvero realizzate in difformità dai progetti approvati - Regolarizzazione - Condizioni - Presentazione dei relativi progetti esecutivi - Approvazione da parte della Giunta regionale - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 005004).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 11 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, il quale consente che le opere che non siano state denunciate ovvero siano state realizzate in difformità dai progetti approvati siano regolarizzate previa presentazione, da parte del proprietario o del gestore, del progetto esecutivo completo dello stato di fatto e comprensivo della certificazione di idoneità statica, riservandone l'approvazione alla Giunta regionale. La norma impugnata si discosta dalle prescrizioni statali di cui all'art. 146, comma 4, cod. beni culturali, che consentono la sanatoria solo all'esito del preventivo parere vincolante della soprintendenza. Essa infatti delinea un novero amplissimo di ipotesi, sostanzialmente illimitato e comunque idoneo a ricomprendere anche tutti gli sbarramenti idrici realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica, ovvero in difformità dalla stessa, consentendo così la possibilità di regolarizzare le opere non autorizzate o difformi in data successiva alla loro realizzazione anche al di fuori dei casi tassativi indicati dall'art. 167 cod. beni culturali, senza, peraltro, alcun richiamo alla necessità di acquisire il preventivo parere vincolante della soprintendenza. Né tale contrasto appare sanabile in via interpretativa, in considerazione del fatto che la disciplina regionale è completa, per cui il silenzio serbato in relazione ad alcuni profili qualificanti non può intendersi quale tacito richiamo ad essi.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 11 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, il quale consente che le opere che non siano state denunciate ovvero siano state realizzate in difformità dai progetti approvati siano regolarizzate previa presentazione, da parte del proprietario o del gestore, del progetto esecutivo completo dello stato di fatto e comprensivo della certificazione di idoneità statica, riservandone l'approvazione alla Giunta regionale. La norma impugnata si discosta dalle prescrizioni statali di cui all'art. 146, comma 4, cod. beni culturali, che consentono la sanatoria solo all'esito del preventivo parere vincolante della soprintendenza. Essa infatti delinea un novero amplissimo di ipotesi, sostanzialmente illimitato e comunque idoneo a ricomprendere anche tutti gli sbarramenti idrici realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica, ovvero in difformità dalla stessa, consentendo così la possibilità di regolarizzare le opere non autorizzate o difformi in data successiva alla loro realizzazione anche al di fuori dei casi tassativi indicati dall'art. 167 cod. beni culturali, senza, peraltro, alcun richiamo alla necessità di acquisire il preventivo parere vincolante della soprintendenza. Né tale contrasto appare sanabile in via interpretativa, in considerazione del fatto che la disciplina regionale è completa, per cui il silenzio serbato in relazione ad alcuni profili qualificanti non può intendersi quale tacito richiamo ad essi.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
23/06/2020
n. 23
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte