Sentenza 1/1993 (ECLI:IT:COST:1993:1)
Massima numero 19107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  18/12/1992;  Decisione del  18/12/1992
Deposito del 05/01/1993; Pubblicazione in G. U. 13/01/1993
Massime associate alla pronuncia:  19109


Titolo
SENT. 1/93 A. COMUNI E PROVINCE - L. N. 142 SULLE AUTONOMIE LOCALI - ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI - LIMITI - ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA - EFFETTI - NORMATIVA CHE PREVEDE LA POSSIBILITA' DI RICOSTITUIRE I COMUNI SOPPRESSI DURANTE IL REGIME FASCISTA - ABROGAZIONE.

Testo
Il divieto sancito dall'art. 11, primo comma, l. n. 142 del 1990, di istituire "nuovi Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite", per il fatto di risultare espresso in una legge che ha regolato in termini organici la materia delle autonomie locali, non puo' non aver determinato l'abrogazione implicita di tutte le norme anteriori incompatibili incluse nella stessa materia, ivi comprese quelle enunciate in leggi di carattere speciale, non espressamente preservate dalla nuova normativa (art. 15, disp.prelim. cod.civ.; art. 64, secondo comma, stessa l. n. 142 del 1990). Al riguardo, la specialita' della l. n. 71 del 1953, la quale disciplina la possibilita' di ricostituire i Comuni soppressi dopo il 28 ottobre 1922, durante il periodo fascista, ancorche' la loro popolazione sia inferiore ai 3.000 abitanti, non appare idonea - anche perche' fondata su un intento riparatorio connesso ad una particolare congiuntura storica - a contrastare gli effetti abrogativi derivanti dalla citata nuova disciplina organica della materia; ne' tali effetti sono contestabili sostenendo la differenziazione del termine "ricostituzione" di nuovi Comuni, contenuta nella predetta legge del 1953, rispetto a quella generale di "istituzione" di essi, adottato dallo stesso art. 11, l. n. 142 del 1990, dovendosi ritenere, per lo stato delle cose assunto ad oggetto della intervenuta disciplina di principio, la prima dizione ricompresa nella seconda.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte