Sentenza 1/1993 (ECLI:IT:COST:1993:1)
Massima numero 19109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  18/12/1992;  Decisione del  18/12/1992
Deposito del 05/01/1993; Pubblicazione in G. U. 13/01/1993
Massime associate alla pronuncia:  19107


Titolo
SENT. 1/93 B. REGIONE ABRUZZO - COMUNI - RICOSTITUZIONE DEI COMUNI DI ARISCHIA E PAGANICA, IN APPLICAZIONE DI LEGGE ABROGATA - LESIONE DI PRINCIPIO FONDAMENTALE DI LEGGE STATALE (NELLA SPECIE: ART. 11, PRIMO COMMA, DELLA NUOVA LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI N. 142 DEL 1990) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge della Regione Abruzzo riapprovata il 18 giugno 1992, la quale ha disposto la ricostituzione dei Comuni di Arischia e di Paganica - gia' soppressi durante il regime fascista (R.D. 29 luglio 1927 n. 1564) - per il fatto di aver assunto a proprio presupposto la disciplina di cui alla l. n. 71 del 1953, abrogata dall'art. 11, l. n. 142 del 1990 (v.massima A) e di non aver considerato il limite alla istituzione di nuovi Comuni, da tale norma posto, come uno dei principi regolatori del nuovo ordinamento comunale, viola l'art. 117 Cost. ed e', pertanto, costituzionalmente illegittima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  08/06/1990  n. 142  art. 1    co. 1  

legge  08/06/1990  n. 142  art. 11    co. 1  II per.