Sentenza 2/1993 (ECLI:IT:COST:1993:2)
Massima numero 19124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1992;  Decisione del  18/12/1992
Deposito del 05/01/1993; Pubblicazione in G. U. 13/01/1993
Massime associate alla pronuncia:  19123  19125  19126


Titolo
SENT. 2/93 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - NUOVO CODICE DELLA STRADA - UTILIZZO IN VIA ECCEZIONALE DI AUTOCARRI PER IL TRASPORTO DI PERSONE E DESTINAZIONE A SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOBUS ADIBITI A SERVIZIO DI LINEA E VICEVERSA - PREVISTE AUTORIZZAZIONI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. - RICORSO DELLA REGIONE LIGURIA - - PROSPETTATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI LINEE AUTOMOBILISTICHE E TRANVIE DI INTERESSE REGIONALE - ESCLUSIONE - COMPETENZA DELLO STATO (PER LE PREVISTE FINALITA' DI SICUREZZA DI VEICOLI ED IMPIANTI E LA CONSEGUENTE NECESSARIA UNIFORMITA' DI VALUTAZIONI) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 82, sesto comma, prima e seconda parte, del nuovo codice della strada, con il richiedere, per l'uso in via eccezionale e temporanea di autocarri al trasporto delle persone e per la destinazione a servizio di linea degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, e viceversa, una autorizzazione della Direzione generale della M.C.T.C., non determina alcuna interferenza con i poteri spettanti alle regioni nella materia delle autolinee locali (specificatamente indicati negli att. 1 e 3 del d.P.R. 5/1972 e 84 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) dal momento che la norma denunciata concerne l'idoneita' degli autoveicoli ad essere ammessi alla circolazione mutando la loro ordinaria destinazione e non le modalita' di gestione delle tranvie e linee automobilistiche, materia questa rientrante nella competenza regionale; la natura delle autorizzazioni e lo scopo per cui sono previste riguardano infatti la sicurezza degli impianti e dei veicoli che, richiedendo una uniformita' dei parametri di valutazione per tutto il territorio nazionale, giustificano la competenza di un organo dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82, sesto comma prima e seconda parte, dlgs. 30 aprile 1992, n. 285). - V., S. n. 58/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte