Sentenza 2/1993 (ECLI:IT:COST:1993:2)
Massima numero 19126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1992;  Decisione del  18/12/1992
Deposito del 05/01/1993; Pubblicazione in G. U. 13/01/1993
Massime associate alla pronuncia:  19123  19124  19125


Titolo
SENT. 2/93 D. CIRCOLAZIONE STRADALE - NUOVO CODICE DELLA STRADA - UTILIZZO DI AUTOCARRI PER IL TRASPORTO DI PERSONE E MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE DEGLI AUTOBUS, ADIBITI A SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, A SERVIZIO DI LINEA E VICEVERSA - PREVISTE AUTORIZZAZIONI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.- LAMENTATA INCERTEZZA, IN RICORSO DELLA REGIONE LIGURIA PER SUPPOSTO EFFETTO DI TALE NORMA, CIRCA LA DEVOLUZIONE, ALLO STATO O ALLA REGIONE, DEL GETTITO DELLA TASSA DI CUI AL D.P.R. 22 GIUGNO 1991, N. 230, TARIFFA 46 - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - ESCLUSIONE - SICURA SPETTANZA DELLA TASSA SUDDETTA ALLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Una volta chiarito (v. massima B e C) che entrambe le autorizzazioni, da rilasciarsi dalla Direzione generale della M.C.T.C., previste nella prima e seconda parte del'impugnato art. 82, sesto comma, del nuovo codice della strada, riguardano l'abilitazione dell'autoveicolo ad essere utilizzato per un certo "tipo" di trasporto, mentre quello dell'art. 87, quarto comma, di competenza del concedente, attiene alla gestione del servizio (avendo riguardo alla linea cui l'autoveicolo e' concretamente destinato) viene meno anche l'asserita incertezza circa la spettanza allo Stato o alle regioni della tassa prevista dal d.P.R. 22 giugno 1991, n. 230, tariffa 46 dal momento che la tassa in parola, riguardando il rilascio dell'autorizzazione da parte del concedente per linee di interesse regionale, non puo' certo essere devoluta, per effetto dell'impugnato art. 82, sesto comma, del nuovo codice della strada, allo Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 119 Cost. della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 82, sesto comma, prima e seconda parte, del dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, - cadendo, di conseguenza, la censura - avanzata su tale erroneo presupposto, di violazione dell'autonomia finanziaria delle regioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte