Sentenza 5/1993 (ECLI:IT:COST:1993:5)
Massima numero 19047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
12/01/1993; Decisione del
12/01/1993
Deposito del 19/01/1993; Pubblicazione in G. U. 27/01/1993
Massime associate alla pronuncia:
19046
Titolo
SENT. 5/93 B. REATI TRIBUTARI - INFRAZIONI IN MATERIA DI I.V.A. - ACCERTAMENTO - DECISIONE DEFINITIVA IN SEDE DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - EFFICACIA VINCOLANTE IN SEDE PENALE RIGUARDO AI REATI COMMESSI PRIMA DEL 1^ GENNAIO 1983 - IRRAGIONEVOLEZZA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER I REATI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
SENT. 5/93 B. REATI TRIBUTARI - INFRAZIONI IN MATERIA DI I.V.A. - ACCERTAMENTO - DECISIONE DEFINITIVA IN SEDE DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - EFFICACIA VINCOLANTE IN SEDE PENALE RIGUARDO AI REATI COMMESSI PRIMA DEL 1^ GENNAIO 1983 - IRRAGIONEVOLEZZA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER I REATI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
Testo
Di fronte all'art. 3 Cost. non puo' ritenersi consentito che la pregiudiziale tributaria prevista dall'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - abrogato con il d.P.R. n. 429 del 1982, ma tuttora efficace (ved. massima A) per il periodo precedente - sia ancora operante, pur se limitatamente ai fatti commessi prima del 1^ gennaio 1983, per il reato di evasione dell'I.V.A. previsto dall'art. 50, primo comma, dello stesso d.P.R.. Il mero dato temporale - consistente nell'essere stato il reato commesso prima o dopo la data suddetta - non vale infatti a dare sufficiente giustificazione di un regime speciale che il legislatore ha inteso abrogare, mentre ridonda in violazione del principio di eguaglianza la disparita' di trattamento che si riscontra rispetto ai reati in materia di imposte dirette previsti dall'art. 56 del d.P.R. n. 600 del 1973, per i quali, anche se commessi prima del 1^ gennaio 1983, la pregiudiziale tributaria, in forza della sentenza di illegittimita' n. 258 del 1991, non e' piu' applicabile, non potendo valere come elemento diversificatore il tipo di reato oggetto delle due norme. Pertanto - rimanendo assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 112 Cost. - va dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, in relazione all'art. 50, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui prevede che la decisione pronunciata in sede di giurisdizione tributaria in ordine all'accertamento dell'Ufficio e divenuta definitiva fa stato nel processo penale. - sulla illegittimita' costituzionale, sotto vari altri aspetti, della pregiudiziale tributaria ved., oltre alla sent. n. 258/1991, citata nel testo, le sentt. nn. 88/1982, 247/1983, 89/1982 e 2/1989.
Di fronte all'art. 3 Cost. non puo' ritenersi consentito che la pregiudiziale tributaria prevista dall'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - abrogato con il d.P.R. n. 429 del 1982, ma tuttora efficace (ved. massima A) per il periodo precedente - sia ancora operante, pur se limitatamente ai fatti commessi prima del 1^ gennaio 1983, per il reato di evasione dell'I.V.A. previsto dall'art. 50, primo comma, dello stesso d.P.R.. Il mero dato temporale - consistente nell'essere stato il reato commesso prima o dopo la data suddetta - non vale infatti a dare sufficiente giustificazione di un regime speciale che il legislatore ha inteso abrogare, mentre ridonda in violazione del principio di eguaglianza la disparita' di trattamento che si riscontra rispetto ai reati in materia di imposte dirette previsti dall'art. 56 del d.P.R. n. 600 del 1973, per i quali, anche se commessi prima del 1^ gennaio 1983, la pregiudiziale tributaria, in forza della sentenza di illegittimita' n. 258 del 1991, non e' piu' applicabile, non potendo valere come elemento diversificatore il tipo di reato oggetto delle due norme. Pertanto - rimanendo assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 112 Cost. - va dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, in relazione all'art. 50, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui prevede che la decisione pronunciata in sede di giurisdizione tributaria in ordine all'accertamento dell'Ufficio e divenuta definitiva fa stato nel processo penale. - sulla illegittimita' costituzionale, sotto vari altri aspetti, della pregiudiziale tributaria ved., oltre alla sent. n. 258/1991, citata nel testo, le sentt. nn. 88/1982, 247/1983, 89/1982 e 2/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte