Sentenza 201/2021 (ECLI:IT:COST:2021:201)
Massima numero 44236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  23/09/2021;  Decisione del  23/09/2021
Deposito del 28/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Massime associate alla pronuncia:  44225  44226  44227  44228  44229  44230  44231  44232  44233  44234  44235


Titolo
Acque - Acque pubbliche - Norme della Regione Veneto - Disciplina in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale - Trattamento sanzionatorio - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 005004).

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 12 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che prevede il trattamento sanzionatorio per le diverse ipotesi di realizzazione o gestione degli impianti di sbarramento in assenza di autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa, ovvero ancora in violazione delle prescrizioni che il titolo autorizzativo impartisce. Con la disposizione impugnata, il legislatore veneto ha previsto e regolato le sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza delle prescrizioni attinenti alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di sbarramento regionali, nel legittimo esercizio di una prerogativa sua propria. (Precedenti: S. 84/2019 - mass. 42240).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  23/06/2020  n. 23  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte