Sentenza 6/1993 (ECLI:IT:COST:1993:6)
Massima numero 19065
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BORZELLINO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
12/01/1993; Decisione del
12/01/1993
Deposito del 19/01/1993; Pubblicazione in G. U. 27/01/1993
Massime associate alla pronuncia:
19066
Titolo
SENT. 6/93 A. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PRIMO PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE PER L'EMITTENZA TELEVISIVA - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NEI TERRITORI DELLE PROVINCE AUTONOME - PROMOZIONE, A TAL FINE, DELL'INTESA FRA LO STATO E LE PROVINCE MEDESIME - APPROVAZIONE DEL PIANO SENZA PREVIO COMPLETAMENTO DELLA FASE DI INTESA - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO, PER LA PARTE RELATIVA AI TERRITORI PROVINCIALI.
SENT. 6/93 A. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PRIMO PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE PER L'EMITTENZA TELEVISIVA - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NEI TERRITORI DELLE PROVINCE AUTONOME - PROMOZIONE, A TAL FINE, DELL'INTESA FRA LO STATO E LE PROVINCE MEDESIME - APPROVAZIONE DEL PIANO SENZA PREVIO COMPLETAMENTO DELLA FASE DI INTESA - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO, PER LA PARTE RELATIVA AI TERRITORI PROVINCIALI.
Testo
Come gia' riconosciuto dalla Corte, la necessaria salvaguardia delle competenze esclusive spettanti alle Province autonome nel governo del territorio e nella tutela del paesaggio (art. 8 Stat. spec.) comporta che, per la parte concernente i loro territori, i piani nazionali di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva non possono legittimamente approvarsi se non sia stato completato (sia pur con esito negativo) il procedimento finalizzato al raggiungimento di un'intesa fra lo Stato e le stesse Province in ordine alla localizzazione degli impianti nei suddetti territori: nel caso del piano approvato con d.P.R. 20 gennaio 1992, detto procedimento, benche' avviato, non si e' di fatto compiuto, avendo il Ministero delle poste e telecomunicazioni sottoposto ad approvazione il proprio schema originario di piano senza dare motivato riscontro alle proposte di modifica formulate dalle Province e senza promuovere contatti ulteriori. Va percio' dichiarato che non spetta allo Stato approvare il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva di cui al d.P.R. 20 gennaio 1992, senza aver promosso, ai fini della localizzazione degli impianti, l'intesa con le Province autonome di Bolzano e di Trento ai sensi dell'art. 3, comma quattordicesimo, L. 6 agosto 1990 n. 223; e, conseguentemente, va annullato il suddetto piano ed il relativo decreto di approvazione nella parte relativa ai territori delle Province autonome. - Sulla necessita' del procedimento di intesa (in luogo del mero parere provinciale) e sulle relative modalita' di svolgimento, v. S. n. 21/1991 (dichiarativa della parziale incostituzionalita' dell'art. 3, comma quattordicesimo, L. n. 223 del 1990).
Come gia' riconosciuto dalla Corte, la necessaria salvaguardia delle competenze esclusive spettanti alle Province autonome nel governo del territorio e nella tutela del paesaggio (art. 8 Stat. spec.) comporta che, per la parte concernente i loro territori, i piani nazionali di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva non possono legittimamente approvarsi se non sia stato completato (sia pur con esito negativo) il procedimento finalizzato al raggiungimento di un'intesa fra lo Stato e le stesse Province in ordine alla localizzazione degli impianti nei suddetti territori: nel caso del piano approvato con d.P.R. 20 gennaio 1992, detto procedimento, benche' avviato, non si e' di fatto compiuto, avendo il Ministero delle poste e telecomunicazioni sottoposto ad approvazione il proprio schema originario di piano senza dare motivato riscontro alle proposte di modifica formulate dalle Province e senza promuovere contatti ulteriori. Va percio' dichiarato che non spetta allo Stato approvare il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva di cui al d.P.R. 20 gennaio 1992, senza aver promosso, ai fini della localizzazione degli impianti, l'intesa con le Province autonome di Bolzano e di Trento ai sensi dell'art. 3, comma quattordicesimo, L. 6 agosto 1990 n. 223; e, conseguentemente, va annullato il suddetto piano ed il relativo decreto di approvazione nella parte relativa ai territori delle Province autonome. - Sulla necessita' del procedimento di intesa (in luogo del mero parere provinciale) e sulle relative modalita' di svolgimento, v. S. n. 21/1991 (dichiarativa della parziale incostituzionalita' dell'art. 3, comma quattordicesimo, L. n. 223 del 1990).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
legge 06/08/1990
n. 223
art. 3
co. 14