Sentenza 7/1993 (ECLI:IT:COST:1993:7)
Massima numero 19147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
12/01/1993; Decisione del
12/01/1993
Deposito del 19/01/1993; Pubblicazione in G. U. 27/01/1993
Titolo
SENT. 7/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - PROPOSIZIONE DI QUESTIONI PLURIME, IN RAPPORTO DI CONSECUTIVITA' TRA DI LORO - ESAME DA PARTE DELLA CORTE - ASSENZA DI PRECLUSIONI - FATTISPECIE.
SENT. 7/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - PROPOSIZIONE DI QUESTIONI PLURIME, IN RAPPORTO DI CONSECUTIVITA' TRA DI LORO - ESAME DA PARTE DELLA CORTE - ASSENZA DI PRECLUSIONI - FATTISPECIE.
Testo
La prospettazione di questioni di legittimita' costituzionale plurime, in rapporto di consecutivita' tra di loro, non ha mai precluso, per evidenti ragioni di economia processuale, il relativo esame della Corte e ha dato luogo, a seconda dell'accoglimento o del rigetto della prima impugnativa, a pronunzia ora di assorbimento ora di inammissibilita' della o delle questioni successive ovvero alla separata delibazione di esse. (Principio affermato riguardo alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate - la seconda "in subordine" - nei confronti dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in relazione all'art. 2749, primo comma, cod. civ. per la mancata estensione al compenso di riscossione spettante al concessionario del servizio riscossione tributi, nel caso di riscossione coattiva, del privilegio riconosciuto per il tributo riscosso, nonche', rispettivamente, del privilegio riconosciuto per le spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive, su cui v. massime seguenti). - v., rispettivamente: S. nn. 107/1974, 31/1987, 469/1988; S. n. 208/1992; S. nn. 189/1981, 343/1983, 311/1988.
La prospettazione di questioni di legittimita' costituzionale plurime, in rapporto di consecutivita' tra di loro, non ha mai precluso, per evidenti ragioni di economia processuale, il relativo esame della Corte e ha dato luogo, a seconda dell'accoglimento o del rigetto della prima impugnativa, a pronunzia ora di assorbimento ora di inammissibilita' della o delle questioni successive ovvero alla separata delibazione di esse. (Principio affermato riguardo alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate - la seconda "in subordine" - nei confronti dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in relazione all'art. 2749, primo comma, cod. civ. per la mancata estensione al compenso di riscossione spettante al concessionario del servizio riscossione tributi, nel caso di riscossione coattiva, del privilegio riconosciuto per il tributo riscosso, nonche', rispettivamente, del privilegio riconosciuto per le spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive, su cui v. massime seguenti). - v., rispettivamente: S. nn. 107/1974, 31/1987, 469/1988; S. n. 208/1992; S. nn. 189/1981, 343/1983, 311/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte