Sentenza 7/1993 (ECLI:IT:COST:1993:7)
Massima numero 19149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  12/01/1993;  Decisione del  12/01/1993
Deposito del 19/01/1993; Pubblicazione in G. U. 27/01/1993
Massime associate alla pronuncia:  19147  19148  19150  19151  19152  19153


Titolo
SENT. 7/93 C. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLO STATO - RISCOSSIONE COATTIVA - COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO - DISCIPLINA - INTERPRETAZIONE IN SENSO CONTRARIO ALL'APPLICABILITA' DEI PRIVILEGI DI CUI BENEFICIA IL TRIBUTO, AI SENSI DELL'ART. 2752 COD.CIV. - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE.

Testo
Non e' irragionevole, data anche l'attuale inesistenza di un contrario diritto vivente, l'interpretazione dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1988, secondo la quale, non potendo il compenso spettante al concessionario relativamente all'esercizio del servizio di riscossione coattiva di tributi, per il fatto di essere scorporato dal tributo stesso e posto - ai fini della sua corresponsione - ad esclusivo carico del contribuente, considerarsi elemento accessorio del tributo riscosso - agli effetti dell'art. 2749, cod.civ. - non sono ad esso estensibili i privilegi di cui gode il credito principale, quale tributo dello Stato, a norma dell'art. 2752, cod. civ..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte