Sentenza 7/1993 (ECLI:IT:COST:1993:7)
Massima numero 19151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  12/01/1993;  Decisione del  12/01/1993
Deposito del 19/01/1993; Pubblicazione in G. U. 27/01/1993
Massime associate alla pronuncia:  19147  19148  19149  19150  19152  19153


Titolo
SENT. 7/93 E. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLO STATO - RISCOSSIONE COATTIVA - COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO - MANCATA ESTENSIONE AD ESSO, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2749, COD. CIV., DEI PRIVILEGI DI CUI BENEFICIA IL TRIBUTO DELLO STATO, AI SENSI DELL'ART. 2752, COD.CIV. - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELL'EQUA RETRIBUZIONE - NON INVOCABILITA' NEL CASO DI SPECIE, STANTE LA QUALITA' DI IMPRENDITORE DEL CONCESSIONARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il concessionario del servizio di riscossione dei tributi nel sistema del d.P.R. n. 43 del 1988 (v. art. 31 del decreto e art. 1, lett. e), relativa legge-delega 4 ottobre 1986 n. 657) e' innegabilmente un imprenditore e, come tale, non puo' invocare la garanzia dell'equa retribuzione, di cui all'art. 36 Cost. (v. massima D): nella specie, per lamentare che il compenso spettantegli per la riscossione coattiva di tributi non sia considerato credito accessorio del tributo statale riscosso e, conseguentemente, non sia assistito dai medesimi privilegi del credito principale, ex art. 2749 cod.civ.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 36 Cost.- della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, nella parte in cui non prevede come accessorio del tributo, agli effetti dell'art. 2749, primo comma, cod.civ., il compenso di riscossione coattiva ivi stabilito).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte