Sentenza 7/1993 (ECLI:IT:COST:1993:7)
Massima numero 19153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  12/01/1993;  Decisione del  12/01/1993
Deposito del 19/01/1993; Pubblicazione in G. U. 27/01/1993
Massime associate alla pronuncia:  19147  19148  19149  19150  19151  19152


Titolo
SENT. 7/93 G. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLO STATO - RISCOSSIONE COATTIVA - COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO - MANCATA ASSIMILAZIONE ALLE SPESE ORDINARIE DI INTERVENTO NELLE PROCEDURE ESECUTIVE - CONSEGUENZE - ESCLUSIONE DI GODIMENTO DELLO STESSO PRIVILEGIO DEL CREDITO AZIONATO - LAMENTATA LESIONE DELLA GARANZIA DELL'EQUA RETRIBUZIONE E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 2749, primo comma, cod.civ., nella parte in cui non assimila alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito azionato, il credito a compenso di riscossione spettante al concessionario del Servizio Riscossione Tributi, ai sensi dell'art. 61, d.P.R. n. 43 del 1988, non contrasta con gli artt. 36, primo comma e 97, primo comma, Cost., in quanto - al di la' della ritenuta (dal giudice "a quo") concettuale irriducibilita' di tale compenso alle "spese" di esecuzione - l'esistenza dell'invocato privilegio non e' comunque per alcun verso implicata dai parametri costituzionali richiamati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 36, primo comma e 97, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2749, primo comma, cod. civ.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte