Sentenza 8/1993 (ECLI:IT:COST:1993:8)
Massima numero 19044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
12/01/1993; Decisione del
12/01/1993
Deposito del 19/01/1993; Pubblicazione in G. U. 27/01/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 8/93. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI DIFENSIVI NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CIVILI - APPLICABILITA' IN MISURA FISSA ANZICHE' IN MISURA PROPORZIONATA AL VALORE DELLA CAUSA O ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DELLE PARTI O, COMUNQUE, IN MISURA INFERIORE A QUELLA STABILITA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO E DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ININFLUENZA DEL "QUANTUM" DELL'IMPOSTA SULLA DECISIONE DEL GIUDIZIO A 'QUO' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 8/93. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI DIFENSIVI NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CIVILI - APPLICABILITA' IN MISURA FISSA ANZICHE' IN MISURA PROPORZIONATA AL VALORE DELLA CAUSA O ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DELLE PARTI O, COMUNQUE, IN MISURA INFERIORE A QUELLA STABILITA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO E DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ININFLUENZA DEL "QUANTUM" DELL'IMPOSTA SULLA DECISIONE DEL GIUDIZIO A 'QUO' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' irrilevante nel processo di provenienza la questione di legittimita' costituzionale, sollevata per violazione degli artt. 3, 24, primo, secondo e terzo comma, e 53 Cost., delle disposizioni del d.P.R. n. 642 del 1972 (artt. 1, 2 e 3 e 31 della tariffa, All. A) e della l. n. 405 del 1990 (art. 7), che assoggettano gli atti difensivi nei procedimenti giurisdizionali civili ad imposta di bollo fissa e nella misura di L. 10.000 al foglio, anziche' in misura proporzionata al valore della causa o alla capacita' contributiva delle parti o comunque inferiore. Tranne che nelle ipotesi speciali della cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario, che non hanno la qualita' di titolo esecutivo se non regolarmente bollati, il mancato od insufficiente pagamento dell'imposta di bollo non e' infatti ostativo (art. 19, d.P.R. n. 642 del 1972, come sostituito dall'art. 16, d.P.R. n. 955 del 1982) alla produzione in giudizio di documenti e di difese scritte, ne' impedisce al giudice di tenerne conto. Ne' vale addurre che il timore della successiva regolarizzazione da parte dell'ufficio del registro potrebbe indurre le parti a depositare documenti ed a svolgere argomentazioni negli atti scritti in numero e con ampiezza inferiore e inadeguata rispetto alle esigenze difensive, in quanto, perche' la rilevanza sussista, non e' sufficiente allegare un ipotetico (oltre che indiretto) pregiudizio dei diritti delle parti (o di una di esse), ma occorre che questa sospetta lesione sussista nel giudizio 'a quo' come concreta possibilita' e non solo come astratta ipotesi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo, secondo e terzo comma, e 53 Cost., degli artt. 1, primo comma, 2, primo comma, e 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), dell'art. 31, della tariffa, parte prima, Allegato A dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dell'art. 7, l. 29 dicembre 1990, n. 405, in parte 'qua'.) - v., anche se ininfluente sulla pregiudizialita' della presente questione, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con modificazioni nella l. 8 agosto 1992, n. 359, che ha innovato la disciplina relativa alla misura dell'imposta di bollo.
E' irrilevante nel processo di provenienza la questione di legittimita' costituzionale, sollevata per violazione degli artt. 3, 24, primo, secondo e terzo comma, e 53 Cost., delle disposizioni del d.P.R. n. 642 del 1972 (artt. 1, 2 e 3 e 31 della tariffa, All. A) e della l. n. 405 del 1990 (art. 7), che assoggettano gli atti difensivi nei procedimenti giurisdizionali civili ad imposta di bollo fissa e nella misura di L. 10.000 al foglio, anziche' in misura proporzionata al valore della causa o alla capacita' contributiva delle parti o comunque inferiore. Tranne che nelle ipotesi speciali della cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario, che non hanno la qualita' di titolo esecutivo se non regolarmente bollati, il mancato od insufficiente pagamento dell'imposta di bollo non e' infatti ostativo (art. 19, d.P.R. n. 642 del 1972, come sostituito dall'art. 16, d.P.R. n. 955 del 1982) alla produzione in giudizio di documenti e di difese scritte, ne' impedisce al giudice di tenerne conto. Ne' vale addurre che il timore della successiva regolarizzazione da parte dell'ufficio del registro potrebbe indurre le parti a depositare documenti ed a svolgere argomentazioni negli atti scritti in numero e con ampiezza inferiore e inadeguata rispetto alle esigenze difensive, in quanto, perche' la rilevanza sussista, non e' sufficiente allegare un ipotetico (oltre che indiretto) pregiudizio dei diritti delle parti (o di una di esse), ma occorre che questa sospetta lesione sussista nel giudizio 'a quo' come concreta possibilita' e non solo come astratta ipotesi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo, secondo e terzo comma, e 53 Cost., degli artt. 1, primo comma, 2, primo comma, e 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), dell'art. 31, della tariffa, parte prima, Allegato A dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dell'art. 7, l. 29 dicembre 1990, n. 405, in parte 'qua'.) - v., anche se ininfluente sulla pregiudizialita' della presente questione, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con modificazioni nella l. 8 agosto 1992, n. 359, che ha innovato la disciplina relativa alla misura dell'imposta di bollo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte