Sentenza 202/2021 (ECLI:IT:COST:2021:202)
Massima numero 44246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
06/10/2021; Decisione del
06/10/2021
Deposito del 28/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - In genere - Ordine di esame delle domande proposte nel giudizio a quo - Necessaria pregiudizialità di quelle diverse dalla questione di legittimità costituzionale - Esclusione - Scelta rimessa al rimettente, con esclusione della manifesta arbitrarietà. (Classif. 112001).
Giudizio costituzionale in via incidentale - In genere - Ordine di esame delle domande proposte nel giudizio a quo - Necessaria pregiudizialità di quelle diverse dalla questione di legittimità costituzionale - Esclusione - Scelta rimessa al rimettente, con esclusione della manifesta arbitrarietà. (Classif. 112001).
Testo
Non è richiesto al giudice a quo di osservare un rigido ordine nell'affrontare le diverse domande proposte in giudizio, nel senso di individuare questioni pregiudiziali e preliminari, da ritenersi prioritarie nell'ordine di trattazione rispetto alla questione di costituzionalità e quindi tali da essere necessariamente esaminate prima di proporre quest'ultima, salvo che la valutazione dell'ordine delle questioni sottoposte al suo giudizio non trasmodi in manifesta arbitrarietà, comportando la mancata trattazione di domande o motivi aventi "priorità logica". (Precedente: O. 179/2014 - mass. 38038).
(Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 40-bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, in quanto il giudice a quo avrebbe dovuto anteporre alla sollevazione dei dubbi di legittimità costituzionale l'esame di ulteriori vizi del provvedimento dedotti dai ricorrenti nei giudizi a quibus. Non può ritenersi manifestamente implausibile o incongrua la scelta del rimettente di modificare l'ordine di trattazione dei motivi di ricorso. Il giudice a quo ha infatti motivato in modo non implausibile sulle ragioni che lo hanno indotto a ritenere le odierne questioni di legittimità costituzionale in ogni caso pregiudiziali alla definizione dei giudizi dinnanzi ad esso pendenti). (Precedenti: S. 120/2019 - mass. 42378; S. 188/2018 - mass. 40294).Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
11/03/2005
n. 12
art. 40
co.
legge della Regione Lombardia
26/11/2019
n. 18
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte